Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
venerdì 29 marzo 2024 - ore 12:58
TRIBUNALE DI TRANI. REPARTO CONTENZIOSO CIVILE
Documenti per iscrizione a ruolo dei ricorsi congiunti per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
martedì 12 maggio 2009

Dal Reparto Contenzioso Civile del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo:

DOCUMENTI (in corso di validità) DA PRODURRE ALL'ATTO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI DI

RICORSO CONGIUNTO PER SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

  1. Copia autentica dell'atto integrale di matrimonio;
  2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi
    1. Se vi è stata separazione consensuale: copia conforme del ricorso di separazione consensuale, del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e del decreto di omologazione della separazione consensuale;
    2. Se vi è stata separazione giudiziale: copia conforme del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e della sentenza di separazione munita di dell'attestazione del passaggio in giudicato.

AL RICORSO DEVE ESSERE ALLEGATA LA CONVENZIONE TRASCRITTA DETTAGLIATAMENTE  E NON CON RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE (anche in caso di conferma INTEGRALE delle condizioni di separazione).

OGNI PAGINA DEL RICORSO DEVE ESSERE FIRMATA DAI RICORRENTI.

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QUANDO VI SIANO FIGLI MINORI LA CONVENZIONE DEVE CONTENERE:

  1. affido condiviso ad entrambi i coniugi, salve soltanto le ipotesi comprovate di situazioni CONTRARIE all'interesse del minore (es. alcoolismo, tossicodipendenza, reati contro la persona, pendenza di giudizio di disconoscimento); le residenza in luoghi diversi non giustifica l'affido esclusivo; la clausola dovrà comunque prevedere l'indicazione del genitore che convivrà stabilmente con il minore e, eventualmente, una regolamentazione minima delle visite;
  2. disciplina della casa coniugale (eventuale assegnazione al genitore presso cui è stata stabilita la residenza del minore);
  3. assegno in favore del coniuge convevente stabilmente con il minore, a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultimo, comunque non inferiore ad ? 160,00 mensili, con indicazione di decorrenza, aggiornamento annuale ISTAT, cadenza mensile.

Fonte: sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani: http://www.ordineavvocatitrani.it