Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
martedì 19 marzo 2024 - ore 06:14
Lo Statuto della nostra Associazione

Art.1 - L'Unione degli Avvocati d'Italia - U.D.A.I. - Sezione Staccata di Barletta è un'associazione senza finalità politiche tra gli avvocati che esercitano con continuità la professione forense.

Art.2 - All'Associazione possono aderire tutti gli avvocati iscritti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Trani e tutti i praticanti iscritti nel registro dei praticanti del Consiglio dell'Ordine di Trani, su domanda del richiedente e delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.3 - L'Associazione ha quale scopo la difesa degli interessi collettivi e dell'etica professionale. A tal proposito essa si propone:
a) La divulgazione e l'effettiva applicazione delle regole deontologiche professionali statuite dal Codice deontologico italiano ed europeo, al fine di migliorare i rapporti di colleganza e mantenere alto il prestigio della professione forense, contribuendo alla migliore tutela dei diritti degli avvocati e degli utenti.
b) Concorrere al miglioramento ed aggiornamento della preparazione tecnica della classe forense, promuovendo a tal scopo tutte le iniziative utili, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni scambi professionali con altri ordini forensi nazionali ed esteri e quant'altro ritenuto opportuno.
c) Promuovere, soprattutto con riferimento ai giovani, l'affratellamento e la solidarietà fra gli avvocati, collaborare con gli operatori di giustizia, in piena armonia e con l'affiancamento degli Ordini Professionali e del Consiglio Nazionale Forense e dell'O.U.A..
d) Contribuire al miglioramento dei rapporti con le associazioni forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti degli enti pubblici, al fine di un migliore funzionamento di una giustizia più moderna ed efficace.
e) Concorrere al miglioramento delle normative in materia di previdenza ed assistenza degli avvocati;
f) assistere, aiutare e collaborare fattivamente con il collega che si trova in difficoltà per malattia, questioni familiari ed altro.

Art.4 - La sede dell'associazione UNIONE AVVOCATI D'ITALIA U.D.A.I. SEZIONE STACCATA DI BARLETTA ha sede in Barletta presso la sede staccata di Barletta del Tribunale di Trani alla Via Zanardelli.

Art.5 - Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art.6 - L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nel mese di Giugno di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In seduta straordinaria l'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo a maggioranza, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti. In prima convocazione l'Assemblea è costituita validamente con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti. In seconda convocazione la validità è assicurata qualunque sia il numero dei presenti. Non potranno partecipare alle assemblee i soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Sono consentite le deleghe in misura non superiore a due per socio.

Art.7 - Le cariche direttive dell'Associazione sono:
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
I componenti del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Gli associati eleggono il Consiglio Direttivo, costituito da nove consiglieri, i quali eleggono a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
I Consiglieri decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dura in carica tre anni e viene eletto dall’assemblea secondo le modalità a stabilirsi su proposta del Consiglio Direttivo e ad approvarsi dall'Assemblea.
Su concorde volontà dei soci fondatori viene costituito il primo Consiglio Direttivo, nominando quali componenti i seguenti associati:
…………..

Art.10 - Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo:
- dispone l’ammissione dei soci all’associazione previa verifica dell'iscrizione all’Albo professionale o al Registro dei praticanti, della mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché dell'esercizio continuativo della professione;
- provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuo;
- attua il programma di massima delle attività deliberate dell'assemblea;
- delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi sociali dell'Associazione ;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale, redatto a cura del Consigliere Tesoriere.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art.13 - Ciascun associato è tenuto a versare il contributo annuale determinato dal Consiglio.
Il contributo è destinato all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione.

Art.14 - L'associato che si renda moroso nel pagamento dei contributi o che, per qualsiasi motivo, cessi di esercitare effettivamente la professione forense, decade da socio.

Art.15 - L'espulsione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, con la maggioranza dei componenti, in caso di comportamento in contrasto con le norme deontologiche o con i principi dell'Associazione .
Il provvedimento di espulsione è impugnabile con ricorso scritto dinanzi al Collegio dei probiviri dell'associazione, nel termine di quindici giorni dalla sua comunicazione.

Art.16 - Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Art.17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea degli associati con modalità a stabilirsi su proposta del Consiglio Direttivo e ad approvarsi dall'Assemblea, e resta in carica per tre anni.
Il primo Collegio dei Probiviri, per concorde volontà dei Soci Fondatori viene testé costituito, nominando quali componenti effettivi l'Avv. Domenico Insanguino, Avv. Nicola Larosa e l'Avv. Mario Criscuoli e l'Avv. Michele Tedeschi componenti supplenti. Nella prima riunione del Collegio sarà eletto il Presidente.

Art.18 - II Collegio dei Probiviri decide sulle controversie insorte all'interno dell'associazione con decisione inappellabile ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme revisori Ufficiali dei conti.