Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 20 aprile 2024 - ore 03:15
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA


venerdì 4 aprile 2008

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Trani
- riconosciuto al Consiglio Nazionale Forense il compito di indicare parametri e linee guida, nonché la funzione di coordinamento in tema di aggiornamento professionale;
- ritenuto che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 risponde alle esigenze di aggiornamento professionale necessarie sia per l’accesso che per la conservazione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ritenuto, nel contempo, che vanno riconosciuti all'Ordine territoriale autonomia e autodichìa, atteso che l'ordinamento professionale ed il codice deontologico demandano la tutela dei canoni di competenza, dignità e qualità dell'attività professionale, anche attraverso la determinazione dei criteri e dei percorsi formativi, segnatamente alla luce del canone complementare II dell'art. 13 del Codice Deontologico, che affida ai Consigli dell'Ordine la facoltà di regolamentare l'obbligo di aggiornamento;
- considerato che l'Ordine degli Avvocati di Trani ha sempre perseguito l'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionali, mediante l'organizzazione di numerosi eventi, sia in proprio, sia in collaborazione con altri Organismi ed Associazioni operanti sul territorio che con la Fondazione dell’Ordine Forense di Trani;
- dato atto che altri Ordini ed Unioni Regionali si sono dotati di regolamenti per la formazione professionale continua e che, nell'ambito dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia, si è inteso perseguire una attuazione condivisa del Regolamento per la Formazione Professionale Continua.

DELIBERA

Di adottare il seguente Regolamento per la formazione professionale continua.

Articolo 1
Formazione Professionale Continua - Soggetti

1.       Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

2.       Gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Trani, ivi compresi gli avvocati iscritti negli elenchi speciali (addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, docenti universitari a tempo pieno, avvocati stabiliti) nonché i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di attendere alla propria formazione professionale nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico e dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense

Articolo 2
Decorrenza, durata e contenuto dell’obbligo

1.       L’obbligo di cui all’art. 1 decorre per ciascun iscritto dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo per l’avvocato ovvero dal rilascio del certificato di compiuta pratica per il praticante abilitato al patrocinio.

2.       A tal fine, l’avvocato e il praticante avvocato abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

3.       E’ compito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani curare l’osservanza del dovere di assolvimento degli obblighi della formazione professionale continua, con cadenza annuale, a far tempo dal 1° gennaio 2008, e comunque dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello della iscrizione all’Albo degli Avvocati o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, indicando quale parametro i crediti formativi. Nel caso del praticante che, seppur già abilitato al patrocinio, ancora non avesse conseguito la certificazione della compiuta pratica, l’obbligo invece decorre dal 1° gennaio successivo alla consegna del certificato di compiuta pratica.

4.       L’anno formativo coincide con quello solare.

5.       L’avvocato ed il praticante avvocato abilitato al patrocinio, soggetti all’obbligo di formazione continua saranno tenuti a conseguire:
a) nel triennio 2008-2010 almeno n. 20 (venti) crediti formativi all’anno di cui almeno n. 4 (quattro) crediti formativi all’anno riguardanti l’ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia forense, fermo restando il minimo di n. 60 (sessanta) crediti formativi da conseguire complessivamente nell’arco del primo triennio di valutazione;
b) a partire dal 1°gennaio 2011 almeno n.30 (trenta) crediti formativi all’anno, di cui almeno n.5 (cinque) crediti formativi riguardanti l’ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia forense.

6.       L’iscritto all’Albo che, con qualunque modalità consentita, intenda, ai sensi dell’art.17 bis del Codice Deontologico Forense, comunicare a terzi di esercitare una determinata attività professionale prevalente, dovrà richiedere al Consiglio la previa verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà spendere la indicazione dell’attività prevalente solamente in caso di riconoscimento da parte del Consiglio di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall’art.2 n.5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall’art.11 n.5, per il primo triennio di valutazione). In particolare, a partire dal 1° gennaio 2011, l’iscritto deve aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di n. 45 (quarantacinque) crediti formativi nell’ambito di ciascun settore di esercizio dell’attività professionale che intende indicare, di cui almeno 15 (quindici) debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo e, per il primo triennio di valutazione, deve aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione, non meno di 15 (quindici) crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare. A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell’ambito di quelli indicati ai successivi artt. 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata

Articolo 3
Eventi formativi

1.       Si considerano “eventi formativi”:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde e lezioni presso la Scuola Forense di Trani, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione, la cui frequenza costituisce osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, sempre che si tratti di eventi organizzati o comunque accreditati dal Consiglio dell’Ordine, dal C.N.F. o da altri Consigli dell’Ordine territoriali;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari – istituiti dal Consiglio dell’Ordine di Trani o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale - che siano espressamente qualificati idonei, ai sensi del comma 1 del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento;
c) altri eventi specificamente organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell’Ordine di Trani e da qualunque altro Consiglio dell’Ordine territoriale.

2.       La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n. 12 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3.       La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, dal C.N.F. ovvero da altro Consiglio dell’Ordine territoriale o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio dell’Ordine di Trani, dal C.N.F. o da altro Consiglio dell’Ordine territoriale, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine:
- appartiene alla competenza del C.N.F. l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero ( a richiesta dei soggetti organizzatori) quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza del Consiglio dell’Ordine l’accreditamento di ogni altro evento da svolgersi nel circondario del Tribunale di Trani, nonché la verifica dell’avvenuto accreditamento degli eventi seriali già accreditati dal C.N.F.

4.       Ai fini dell’accreditamento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani valuterà per ciascun progetto: la specifica indicazione delle materie trattate, la pertinenza e la rilevanza rispetto all’attività giuridico-forense, l’interesse tecnico-scientifico e quant’altro necessario alla valutazione della sua conformità ai principi enunciati.

5.       Gli enti e le associazioni che intendano ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine di Trani ovvero al C.N.F., secondo la relativa competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
In particolare, la relazione dovrà congenere l’indicazione del luogo di svolgimento, la durata e la data dell’evento, i nomi dei relatori ed i loro curricula, il contenuto delle relazioni, le modalità di iscrizione, la disponibilità dei posti e l’eventuale costo di partecipazione. Detta relazione deve essere depositata nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine almeno 45 gg. prima dell’evento formativo.

6.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani conferisce l’accreditamento agli eventi formativi, sia quelli organizzati direttamente, sia quelli organizzati in collaborazione con altri Enti, sia quelli organizzati da altri Enti che ne abbiano chiesto il preventivo accredito, mediante formale delibera consiliare, da adottarsi prima dell’evento medesimo.

7.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani può richiedere all’organizzatore informazioni e/o documentazione integrativa e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro i successivi quindici giorni. Qualora i chiarimenti forniti si rivelino non sufficienti il termine di quindici giorni riprende a decorrere dalla data di deposito delle integrazioni o dei chiarimenti. In caso di silenzio protratto oltre il trentesimo giorno l’accreditamento si intende concesso.

8.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani riserva a sé – in via esclusiva - l’organizzazione degli eventi formativi concernenti le materie obbligatorie (deontologia forense, previdenza forense , ordinamento giudiziario e ordinamento professionale)

Articolo 4
Attività formative

1.       Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali o presso Università;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale o locale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame;
d) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, attraverso organizzazione di eventi formativi con predisposizione di materiale illustrativo a firma del professionista. Il Consiglio dell’Ordine di Trani potrà concedere apposita autorizzazione al professionista che intenderà organizzare tali eventi formativi, purchè la domanda di accreditamento dell’evento stesso sia accompagnata da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell’evento, i nomi dei relatori ed i loro curricula ed i contenuti delle relazioni. Le domande potranno essere accolte con delibera motivata secondo la previsione di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

2.       Il Consiglio dell’Ordine di Trani attribuirà i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, secondo le seguenti modalità:

Attività formative
Crediti attribuiti

relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

1 ora = 1 credito

pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale o locale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici

Max 6 crediti per pubblicazione

partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame

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il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine competenti

1 ora = 1 crediti

Articolo 5
Esoneri

1.       Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2.       Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori purchè documentate e certificate;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali purchè documentate e certificate;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero purchè documentate e certificate;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.
L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

3.       Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 (quaranta) anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

4.       Sono esonerati dal conseguimento dei soli crediti formativi, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni, gli iscritti che ricoprono le cariche di Consigliere dell’Ordine e del Consiglio Nazionale Forense, di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, all’Unione Camere Penali Italiane, nonché il Direttore della Scuola Forense, ed il Coordinatore o Direttore di istituzioni di formazione o aggiornamento di rilevanza istituzionale, ed il Direttore Responsabile della Rassegna dell’Ordine.

Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo

1.       Gli iscritti tenuti all’obbligo della formazione continua dovranno depositare o inviare al Consiglio, entro il termine perentorio del 28 febbraio successivo alla scadenza del triennio di valutazione, una relazione sintetica autocertificata sugli eventi formativi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta, secondo il modello predisposto dal Consiglio dell’Ordine.
Per il primo triennio la relazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011.

2.       In difetto di quanto previsto al comma che precede, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell’articolo 6 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 (“2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.”)

3.       La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine

1.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani dà attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con gli strumenti ritenuti più opportuni, regolando le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio o da esso accreditati.

2.       Sono di competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani la predisposizione e il controllo delle modalità di registrazione delle partecipazioni agli eventi formativi.
Nel corso dell’evento formativo, spetta agli organizzatori degli eventi accreditati o patrocinati registrare la presenza dei singoli partecipanti all’evento. A tali fini, in attesa che la registrazione possa essere fatta con strumenti elettronici delle presenze, gli organizzatori sono tenuti ad utilizzare per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenze nel quale si dovranno registrare gli orari di entrata e di uscita dei singoli partecipanti e raccogliere, oltre al nominativo dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell’entrata che a quello dell’uscita. Dopo lo svolgimento dell’evento formativo, gli organizzatori dovranno recapitare al Consiglio dell’Ordine l’originale del foglio-presenze affinchè il Consiglio stesso possa farvi riferimento al momento di esercizio del proprio potere-dovere di controllo e di riconoscimento dei crediti formativi maturati dagli iscritti

3.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani favorisce la formazione professionale continua, in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.

4.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione sia organizzandoli con altri Consigli dell’Ordine, con l’Unione Regionale Ordini Forensi di Puglia, con le associazioni forensi operanti sul territorio ovvero a livello nazionale.

5.       5 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani comunicherà al Consiglio Nazionale Forense, entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione concernente l’offerta formativa riferita all’anno successivo.

Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

1.       Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati agli artt. 3 e 4.

2.       Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani svolge attività di controllo, anche a campione, sulla base delle relazioni presentate dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 comma 1 del presente Regolamento ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3.       Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 ( trenta) dalla richiesta, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Articolo 9
Entrata in vigore

1.       Il Presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

2.       Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dall’1 gennaio 2008.

3.       Il Consiglio dell’Ordine si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine con deliberazione in data 26/02/2008.

Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Dello Russo

Il Presidente
Avv. Francesco Logrieco