Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
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REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


giovedì 29 maggio 2008

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
( approvato nella seduta consiliare del 27 maggio 2008 con Deliberazione n. 1580 )
ARTICOLO 1
Notizia del fatto - Registro delle notizie
  1. Il Consiglio dell’Ordine esercita la sua potestà disciplinare nei confronti degli avvocati e dei praticanti anche se non patrocinanti, ed ha l’obbligo di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservano i doveri professionali e le norme deontologiche.
  2. Le notizie di possibile rilevanza disciplinare delle quali il Consiglio dell’Ordine venga comunque a conoscenza, sono iscritte nell’apposito registro cronologico dei procedimenti disciplinari.
  3. Se la notizia viene comunicata al Consiglio dal Presidente o da un Consigliere, o viene rilevata nel corso di una adunanza del Consiglio, sono inseriti nel registro gli estremi del verbale che la contiene.
  4. L’ufficio di segreteria cura l’iscrizione secondo l’ordine di arrivo degli esposti e delle segnalazioni scritte, nonché dei verbali delle sedute del Consiglio nel corso delle quali i fatti aventi rilievo disciplinare siano emersi.
ARTICOLO 2
Competenza
  1. Le notizie iscritte nel registro di cui all’art. 1 sono oggetto di delibazione preliminare.
  2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.
  3. In caso di pluralità di incolpati per fatti connessi la competenza si determina con riferimento ad almeno uno di tali soggetti.
  4. Nel caso il Presidente ritenga la competenza di questo Consiglio, assegna ad uno dei suoi componenti la questione disponendo,in caso contrario, la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.
  5. Se la notizia attinge o coinvolge un componente di questo Consiglio è trasmessa immediatamente al Consiglio dell’Ordine forense distrettuale.
  6. Se si procede nei confronti di un componente del Consiglio Nazionale Forense, la competenza è attribuita allo stesso organo tranne se si proceda per un fatto commesso in epoca antecedente all’assunzione della carica.
ARTICOLO 3
Ricusazione ed astensione
  1. I componenti del Consiglio dell’Ordine possono essere ricusati per i medesimi motivi indicati negli artt. 51 e 52 c.p.c., e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
  2. L’atto di ricusazione con i motivi sui quali si fonda, deve essere presentato nella Segreteria del Consiglio, a pena di improcedibilità, fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio disciplinare.
  3. Il Consiglio prima di decidere comunica l’atto di ricusazione al componente ricusato invitandolo a fornire le sue deduzioni.
ARTICOLO 4
Nota informativa e richieste
  1. Il consigliere a cui sia stata assegnata la questione ai sensi dell’art. 2, comunica riservatamente all’iscritto, senza ritardo, mediante lettera raccomandata a.r. l’inizio dell’indagine preliminare, allegando copia della notizia di rilevanza disciplinare.
  2. La nota informativa deve altresì precisare che l’iscritto ha facoltà entro 40 giorni dalla sua ricezione di:
    a) prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall’art 24 della Legge n. 241/90, di presentare memorie scritte e documenti;
    b) indicare temi di indagine e persone informate sui fatti e produrre documenti;
    c) chiedere di essere sentito ed esporre le proprie difese;
    d) nominare un avvocato.
  3. Nel corso dell’indagine preliminare il Consigliere Relatore può assumere informazioni dall’iscritto, dall’esponente e da altre persone, acquisire documenti e svolgere ogni altra attività di indagine utile per la conoscenza dei fatti.
  4. Ove l’iscritto abbia presentato richiesta scritta di essere sentito, il Consigliere Relatore gli comunica il giorno e l’ora in cui egli può presentarsi.
  5. All’audizione procede personalmente il Consigliere Relatore assistito eventualmente da altri Consiglieri.
  6. Delle dichiarazioni viene redatto verbale di cui l’iscritto può ottenere copia.
  7. A seguito delle difese proposte dall’iscritto il Consigliere Relatore può svolgere ulteriori indagini.
  8. Il Consigliere Relatore, valutati tutti gli elementi, ivi compresi quelli che abbia ritenuto di acquisire d’ufficio ai fini della delibazione preliminare, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, deve sottoporre al Consiglio le sue osservazioni e richieste in merito all’archiviazione o meno della notizia e alla competenza a conoscerla.
ARTICOLO 5
Delibazione preliminare
  1. Il consigliere al quale è stata assegnata la questione, illustra compiutamente al Consiglio la notizia iscritta e tutti gli elementi acquisiti al riguardo, ivi incluse le allegazioni difensive e formula le sue richieste relativamente all’archiviazione della notizia ovvero all’apertura del procedimento.
  2. Il Consiglio dell’Ordine se non ritiene che ai fini della decisione vadano acquisiti ulteriori specifici elementi che, in tal caso, dovranno essere raccolti con sollecitudine, decide se disporre l’archiviazione della notizia o l’apertura del procedimento disciplinare.
  3. Per deliberare occorre la presenza di almeno otto consiglieri.
  4. La decisione viene assunta a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Nell’ipotesi che venga disposta l’archiviazione della notizia la stessa, unitamente agli elementi raccolti, non verrà custodita nel fascicolo personale dell’iscritto, bensì in una raccolta separata delle notizie disciplinari archiviate in via preliminare.
  6. L’avvenuta archiviazione è formalmente portata a conoscenza dell’iscritto e se la notizia di rilevanza disciplinare è contenuta in un esposto, all’esponente o all’Autorità segnalante.
  7. Qualora non debba essere disposta l’archiviazione e la questione riguardi un contrasto suscettibile di composizione il Presidente può tentare la conciliazione.
ARTICOLO 6
Apertura del procedimento
  1. Qualora il Consiglio deliberi l’apertura del procedimento disciplinare, l’iscritto assume la qualifica di incolpato.
  2. Si applicano, in tale fase, le disposizioni dell’art. 47 r.d. 22/01/1934 n, 37, con le integrazioni contenute nel presente Regolamento.
  3. Il Consiglio predispone specifica e circostanziata incolpazione in fatto con l’esplicita menzione delle norme del codice deontologico della cui violazione l’iscritto è chiamato a rispondere.
  4. Il Consiglio nomina il Consigliere Relatore del procedimento confermando in tale incarico il consigliere già precedentemente delegato salvo che questi chieda di essere sostituito per ragioni di incompatibilità o convenienza sopravvenute.
  5. Il Consiglio, quindi, se non deve disporre la sospensione del giudizio ai sensi del successivo art. 10, fissa la data dell’udienza disciplinare e individua i soggetti che dovranno essere ascoltati come testimoni predisponendo all’uopo apposita lista da unirsi a tutti gli atti e documenti già raccolti nella fase preliminare.
  6. Il relativo fascicolo viene depositato entro cinque giorni presso la Segreteria per consentirne l’esame e l’estrazione di copia esclusivamente all’incolpato, al suo difensore, se nominato e al Pubblico Ministero.
ARTICOLO 7
Sospensione cautelare
  1. Quando per la gravità del fatto attribuito la prosecuzione dell’attività professionale arreca pregiudizio al prestigio della classe forense, il Consiglio dell’Ordine delibera la immediata sospensione cautelare dell’iscritto dall’esercizio della professione.
  2. La sospensione cautelare è disposta sempre in caso di applicazione di misura cautelare coercitiva.
  3. La sospensione cautelare è immediatamente esecutiva.
  4. L’iscritto, a pena di nullità, prima della delibera che applica la sospensione cautelare, ha diritto di essere ascoltato.
  5. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l’iscritto può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro 20 gg. dalla notifica del provvedimento.
  6. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  7. La sospensione cautelare può essere revocata se cessano le condizioni che l’hanno determinata.
  8. Il periodo di sospensione cautelare va computato nella durata della sanzione disciplinare interdittiva.
ARTICOLO 8
Contenuto dell’atto di incolpazione
  1. L’apertura del procedimento disciplinare con l’enunciazione dell’incolpazione così come formulata ai sensi del precedente articolo 6 e con l’indicazione del consigliere relatore, viene portata a conoscenza dell’iscritto e del suo difensore, se già nominato, nonché del Pubblico Ministero.
  2. Si applicano in tale fase le disposizioni dell’art. 47 R.D. 22.1.34 n. 37 con le integrazioni contenute nel presente regolamento.
  3. L’incolpazione così come formulata viene portata riservatamente a conoscenza dell’incolpato almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e deve osservare i contenuti e le prescrizioni dell’art. 48 R.D. 22.1.34 n. 37. In particolare:
    a) le generalità dell’incolpato;
    b) la indicazione circostanziata degli addebito;
    c) la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione;
    d) un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale l’incolpato, il suo difensore ed il Pubblico Ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia, nonché presentare memorie, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
    e) l’avvertimento che i testi a discarico dovranno essere convocati a cura dell’incolpato con invito trasmesso a mezzo di racc. a.r., telegramma o a mezzo fax almeno sette giorni liberi prima dall’udienza;
    f) l’avvertimento che in caso di assenza dei testimoni, la prova documentale dell’inoltro dell’invito dovrà essere fornita in udienza;
    g) l’esistenza del presente regolamento;
    h) la facoltà di essere assistito da un avvocato.
  4. Ordinata la notificazione dell’atto di citazione, il Presidente dispone anche la citazione dei testimoni individuati dal Consiglio con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini.
  5. Ove possibile e anche ai fini di una maggiore celerità e funzionalità, il Presidente può disporre che le comunicazioni vengano effettuate con modalità diverse rispetto a quelle previste dai commi precedenti nel rispetto, in ogni caso, delle regole e dei tempi che garantiscano un effettivo contraddittorio.
  6. Nell’avviso comunicato al Pubblico Ministero ai sensi del comma 1 del presente articolo è specificata:
    a) la data dell’udienza di trattazione;
    b) la facoltà di depositare entro il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza la lista dei testimoni, memorie scritte e documenti nonché di chiedere di essere ascoltato;
    c) l’avvertimento che i testi dovranno essere convocati almeno sette giorni liberi prima dell’udienza;
    d) l’avvertimento di cui al precedente punto d) del comma 3.
ARTICOLO 9
Udienza dibattimentale
  1. Il Consiglio è validamente costituito come organo giudicante se presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello più favorevole all’incolpato.
  2. La presidenza del collegio giudicante è assunta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o, in caso di sua assenza anche per ragioni di incompatibilità, dal consigliere anziano.
  3. Assume le funzioni di segretario del collegio giudicante il segretario del Consiglio dell’Ordine o, in caso di sua assenza, altro consigliere designato dal Presidente.
  4. L’udienza non è pubblica e durante la stessa i componenti del Consiglio indossano la toga così come il difensore e il P.M., se intervenuti.
  5. All’udienza il Presidente verifica preliminarmente la regolare costituzione del Collegio anche sotto il profilo del numero legale, l’avvenuta comunicazione della data dell’udienza a tutti i consiglieri e al P.M., la regolarità della citazione dell’incolpato, del suo difensore se nominato e dei testimoni.
  6. Nell’ipotesi che l’incolpato o il suo difensore già nominato abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Presidente rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti.
  7. Analogo provvedimento viene assunto nell’ipotesi di omessa comunicazione della data dell’udienza ad uno o più consiglieri e ciò indipendentemente dal raggiungimento del numero legale.
  8. Il Presidente da lettura dei capi di incolpazione, quindi invita il Consigliere Relatore ad esporre i fatti oggetto dell’indagine ed i risultati della stessa.
  9. Il Presidente rivolge domande direttamente all’esponente, ai testimoni ed all’incolpato.
  10. Il Consigliere relatore e gli altri consiglieri rivolgono domande tramite il Presidente, o se egli li autorizza, direttamente.
  11. I testimoni sono previamente invitati a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto a loro conoscenza.
  12. Il Pubblico Ministero, l’incolpato ed il suo difensore, se presenti, assistono all’udienza e possono chiedere al Presidente di rivolgere domande alle persone esaminate.
  13. Le domande ai testimoni citati dalla difesa vengono poste dal difensore, se nominato, dall’incolpato, quindi dal Pubblico Ministero e dal Presidente.
  14. E’ facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.
  15. Di tutta l’attività svolta viene redatto verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Segretario e dal Presidente.
ARTICOLO 10
Sospensione del procedimento disciplinare
  1. Qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, il Consiglio dispone la sospensione del procedimento fino all’esito del processo penale al fine anche di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
  2. La sospensione del procedimento può essere revocata in qualsiasi momento e comunque non appena si abbia notizia della definizione in sede penale e il suo accertamento in fatto.
ARTICOLO 11
Contestazione suppletiva
  1. Se nel corso dell’udienza sono emersi ulteriori fatti disciplinarmente rilevanti e non appaia necessario espletare un’indagine separata il Presidente, sentito il Consiglio, li contesta subito all’incolpato, se presente, dandone atto nel verbale e disponendo che venga effettuata comunicazione al P.M..
  2. Se a seguito di tanto l’incolpato chiede un termine per la sua difesa e se fra l’accertamento dei fatti oggetto del giudizio in atto e quelli nuovi non v’è connessione probatoria, viene ultimata l’acquisizione delle prove già previste per l’udienza in corso e quindi viene disposto il rinvio dell’ulteriore trattazione nel rispetto degli stessi termini e delle stesse prerogative difensive previste dall’art. 8 del presente regolamento.
  3. Se l’incolpato non è presente ovvero appaia sussistente la connessione probatoria di cui al precedente comma, il Consiglio, ove non ritenga necessaria un’indagine separata, dispone subito il rinvio ad altra udienza dandone avviso all’incolpato.
  4. L’avviso deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 6 e i termini previsti dall’art. 8 del presente regolamento e viene trasmesso al Pubblico Ministero.
ARTICOLO 12
Casi di rinvio
  1. Oltre che nell’ipotesi disciplinata dal presente regolamento, il procedimento può essere rinviato qualora nel corso dell’istruttoria appaia necessario assumere altre informazioni ed elementi, esaminare persone non presenti o svolgere ulteriore attività istruttoria su richiesta dell’incolpato, del difensore, del Pubblico Ministero o su iniziativa del Consiglio e comunque in tutti i casi in cui il procedimento non possa definirsi alla stessa udienza per la sua complessità o per altre valide ragioni.
  2. In tali casi le comunicazioni vengono effettuate con le modalità previste dall’art. 8.
  3. I presenti non ascoltati vengono verbalmente invitati a ricomparire.
ARTICOLO 13
Decisione
  1. Terminata l’istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni.
  2. L’incolpato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.
  3. Chiusa la discussione la decisione viene adottata a maggioranza dei componenti del Collegio.
  4. Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente che vota per ultimo.
  5. Se viene ritenuta la responsabilità disciplinare dell’iscritto per il fatto contestato,anche se riqualificato sotto una diversa previsione, si procede alla votazione sulla sanzione da irrogare alla quale partecipano anche i Consiglieri che abbiano eventualmente votato per il proscioglimento dell’incolpato.
  6. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione si procede a votazione separata per determinarne la durata.
  7. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale la soluzione più favorevole all’incolpato.
  8. La sanzione deve essere unica anche nell’ipotesi in cui la responsabilità venga ritenuta con riferimento a più illeciti disciplinari.
  9. La deliberazione avviene in Camera di Consiglio.
  10. Le attività svolte in tale sede non vengono verbalizzate. Su di esse deve essere mantenuto il segreto come sull’intero procedimento.
  11. Assunta la deliberazione il dispositivo viene letto dal Presidente alla presenza dell’incolpato, del difensore e del Pubblico Ministero, se presenti, e depositato in Segreteria.
  12. La decisione è redatta dal Consigliere Relatore e deve contenere l’indicazione dei componenti il Collegio giudicante, il capo di incolpazione, il nome del relatore,l’esposizione dei fatti e lo svolgimento del procedimento, la motivazione, il dispositivo, l’indicazione della possibile impugnazione e dei termini, la data della deliberazione.
  13. In caso di impedimento del Relatore la motivazione è predisposta dal Presidente.
  14. La sentenza è sottoscritta dal Presidente, dal Consigliere Relatore e dal Consigliere Segretario d’udienza e viene depositata in pari data presso la Segreteria.
  15. Entro il quindicesimo giorno successivo al deposito, la decisione è notificata in copia integrale all’interessato ed al Pubblico Ministero, la facoltà di impugnazione dei quali sarà disciplinata dall’articolo 50 R.D.L. 27/11/33 n. 1578.
Articolo 14
Impugnazione
  1. L’incolpato ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nel termine di giorni 20 dalla notifica di cui al precedente articolo 13, comma 15 possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a norma dell’art. 50 dell’articolo R.D.L. 27/11/33 n. 1578 e articolo 59 R.D. 22/01/1934 n. 37.
  2. Il ricorso è presentato nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
  3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 R.D. 22/01/1934 n. 37 sopra richiamato.
ARTICOLO 15
Rinvio
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le specifiche norme previste dall’ordinamento professionale forense, dal regolamento di attuazione, dal Codice di procedura civile, nonché dalle norme del Codice di procedura penale se ed in quanto espressamente richiamate dalle norme professionali.
ARTICOLO 16
Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 40° giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati, e si applicherà a tutte le notizie aventi rilievo disciplinare iscritte ai sensi dell’art. 1 a far tempo dalla sua entrata in vigore.