Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
venerdì 29 marzo 2024 - ore 16:45
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nel corso della seduta consiliare del 12 giugno 2008, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di apportare alcune modifiche al Codice deontologico forense, a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007.
Di seguito si riporta il codice deontologico forense aggiornato, tratto dal sito del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani.


sabato 28 giugno 2008

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense

PREAMBOLO

L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1. Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3. Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. Doveri di probità, dignità e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

ART. 6. Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

ART. 7. Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

ART. 8. Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9. Dovere di segretezza e riservatezza.

E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

  • I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
  • II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
  • III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
  • IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
    • a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
    • b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
    • c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
    • d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito. 

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10. Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

ART. 11. Dovere di difesa

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

ART. 12 Dovere di competenza

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

ART. 13. Dovere di aggiornamento professionale

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l' attività.

ART. 14. Dovere di verità

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

ART. 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonchè agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. 16. Dovere di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

ART. 17 Informazioni sull'esercizio professionale

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Quanto al contenuto l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.

Quanto alla forma ed alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

ART. 17 bis - Modalità dell'informazione.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

Può indicare:

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a se, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18. Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

ART. 19. Divieto di accaparramento di clientela

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

ART. 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

ART. 21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22 . Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

ART. 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il dovere di colleganza.

ART. 24. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

ART. 25. Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ART. 26. Rapporti con i praticanti.

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

ART. 27. Obbligo di corrispondere con il collega.

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

ART. 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

ART. 29. Notizie riguardanti il collega.

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che 'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. 

ART. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

ART. 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

ART. 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

ART. 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

TITOLO III- RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35. Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

ART. 36. Autonomia del rapporto.

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

ART. 37. Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

ART. 38. Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

ART. 39. Astensione dalle udienze.

L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

ART. 40. Obbligo di informazione.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

ART. 41. Gestione di denaro altrui.

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

ART. 42. Restituzione di documenti.

L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

ART. 43. Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico

ART. 44. Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

ART. 45. Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.

ART. 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47. Rinuncia al mandato.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

TITOLO IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.

ART. 48. Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

ART. 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte.

E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

ART. 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito.

ART. 52. Rapporti con i testimoni.

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

ART. 53. Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

ART. 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55. Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

ART. 56. Rapporto con i terzi.

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

ART. 57. Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

ART. 58. La testimonianza dell'avvocato.

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

ART. 59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

 

 

Fonte: sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani: http://www.ordineavvocatitrani.it