Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
giovedì 25 aprile 2024 - ore 02:48
Prescrizioni e Consigli per la trattazione delle cause civili di vecchia data
A seguito del dibattito tenutosi nell’Aula degli Avvocati presso il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Barletta, in ordine alle problematiche inerenti i procedimenti pendenti oltre al trasferimento di alcuni Giudici, si propone l’adozione delle seguenti “PRESCRIZIONI e CONSIGLI per la trattazione delle cause civili di vecchia data”.


domenica 1 febbraio 2009

U.D.A.I.

Unione Degli Avvocati d’Italia - Sez. Barletta

Aderente alla “Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo”

 


 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AVVOCATI DI BARLETTA

A seguito del dibattito tenutosi nell’Aula degli Avvocati presso il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Barletta, in ordine alle problematiche inerenti i procedimenti pendenti oltre al trasferimento di alcuni Giudici:
·         rilevata “l’emergenza” connessa all’esistenza di un rilevante numero di cause di durata ultratriennale;
·         ritenuto, che tali cause rappresentano un rischio concreto per l’eventuale applicazione della legge n. 89/2001 (cd. “Legge Pinto”) e tenuto conto che, ancora di recente lo Stato Italiano è stato condannato dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 paragrafo 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell' Uomo e delle Libertà Fondamentali;
·         ritenuta l’opportunità di prospettare la programmazione di un’azione operativa comune, per l’eliminazione mirata ed immediata del vecchio arretrato, e la necessità di stabilire una serie di “direttive uniformi” (per le Cancellerie) e di “consigli” e/o “raccomandazioni” (per i Giudici e gli Avvocati) al fine di agevolare la predetta operazione di esaurimento dell'arretrato;
·         viste le osservazioni emerse nel corso dell’Assemblea e considerate i positivi risultati raggiunti dal Tribunale di Bolzano e di Torino in applicazione del cd. “Programma Strasburgo” di cui si apprezza e condivide il contenuto, 
si propone
l’adozione delle seguenti “PRESCRIZIONI e CONSIGLI per la trattazione delle cause civili di vecchia data”
 
* * *
PRESCRIZIONI e CONSIGLI
per la trattazione delle cause civili di vecchia data
 
1.      Individuazione dei fascicoli e loro trattazione differenziata.
A cura delle Cancellerie, previo censimento, dovrà essere predisposto un elenco delle cause ultratriennali, da aggiornarsi periodicamente.
I processi pendenti da oltre tre anni dovranno essere contraddistinti da un apposito “bollino” avente colore diverso per i seguenti scaglioni:
a)      anni anteriori al 2000;
b)      anni 2000/2001/2002;
c)      anni 2003/2004/2005;
d)     anni 2006/2007/2008.
A cura della Cancelleria, e con l'aiuto del Giudice Istruttore sarà operata la revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze.
Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all'interno quelle originali.
La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di apposite udienze, anche pomeridiane (si consiglia, all’uopo, un martedì o un giovedì ogni quindici giorni).
 
2.      Programma di definizione delle cause.
Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:
-          6 mesi per le cause del gruppo a);
-          10 mesi per le cause del gruppo b);
-          14 mesi per le cause del gruppo c);
-          18 mesi per le cause del gruppo d).
La data di decorrenza del programma è fissata al ______/2009.
Per “definizione” si intende il deposito della sentenza.
In ogni caso dovrà esser data priorità ai procedimenti sommari.
 
3.      I procedimenti di nuova iscrizione a ruolo.
In ordine ai nuovi procedimenti si propone che le cause in materia di locazione, ed i procedimenti sommari (cautelari e di ingiunzione), vengano assegnate ad un Giudice togato, e solo nella fase di merito ad un Giudice onorario.
 
4.      Sull’avvicendamento dei Magistrati.
Consideratoil trasferimentodella Dott.ssa Maria Grazia Caserta, e tenuto conto del numero delle riservate istruttorie (150 ca.) ed il cospicuo numero delle riservate a sentenza, sarebbe opportuno valutare la loro rimessione sul ruolo, con precedenza per le cause di cui alla fascia “a” e “b” del punto n. 1, al fine di verificare la possibilità di una loro definizione bonaria.
 
5.      Deposito della sentenza.
Il deposito della sentenza (possibilmente in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di legge; la sua pubblicazione nei 5 giorni successivi (art. 133 comma 2 c.p.c.).
Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla “scritturazione” (a cura della Cancelleria) e per un terzo alla “collazione” e alla firma (a cura del Giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni.

6.      Uso dell'art 175 c.p.c. e compilazione del verbale.
II Giudice Istruttore farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., e vigilerà sulla completezza della verbalizzazione: nome dei difensori presenti, ragioni dell'assenza di qualche difensore, sintesi delle richieste delle parti (evitando le lunghe verbalizzazioni attinenti alle “motivazioni” delle richieste, che dovranno svolgersi solo oralmente), ora di apertura e chiusura dell'udienza.
Si dovrà tenere presente che il verbale è un atto del Giudice e non delle parti, indipendentemente dalla persona che lo rediga materialmente; è in ogni caso consigliata la redazione sotto dettatura del Giudice. Nella fase di precisazione delle conclusioni il Giudice dovrà scoraggiare la frase “si precisa come in atti”, pretendendo che il difensore indichi e mostri l'atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se sparse in più atti, si pretenderà la indicazione della data e della pagina degli atti richiamati).

7.      Utilizzazione dei supporti magnetici.
Per ciascun atto depositato in cartaceo, ogni difensore dovrà depositarne copia su supporto magnetico (floppy disk e/o c.d.).
 
8.      Rinvii.
Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”. Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione dovrà essere brevemente verbalizzata dal Giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “L'Avv. X Y si oppone”, “... aderisce”, “... nulla osserva”, “... si rimette”). Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” (e formule simili). Il Giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell'assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni (si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato escusso).
 
9.      Ampiezza del rinvio, frequenza delle udienze
II rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell'art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell'attuale contesto storico) e di regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni.
Il Giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di otto/dieci udienze all'anno, per le cause del gruppo “a” e “b”, una udienza al mese.
 
10. Rinvio ex art 309 c.p.c..
Il rinvio per mancata comparizione delle parti (ex art. 309 c.p.c.) sarà di 30/45 giorni al massimo, per consentire le comunicazioni della Cancelleria.
Il Giudice dovrà scoraggiare “1uso anomalo” dell'art. 309 c.p.c. (a udienze alterne, per ottenere surrettiziamente “rinvii a vuoto”). La seconda “mancata comparizione”, se intervallata da una udienza di rinvio, dovrà comportare un differimento dell'udienza di una o due settimane; nell'udienza successiva il Giudice inviterà le parti comparse a precisare le conclusioni definitive. In tal caso le comunicazioni di cancelleria dovranno essere fatte con precedenza assoluta ed il Giudice autorizzerà forme eccezionali di notificazione ai sensi dell' art. 151 c.p.c..
 
11. Rinvio per “trattative in corso”.
La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative stesse.
Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di verificare l'esito (o lo stato) delle trattative.
 
12. Trattazione orale.
II Giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180 c.p.c.) sollecitando sempre la presenza del difensore/dominus ovvero di un sostituto processuale che conosca la causa e sia in grado di esporre oralmente le difese.
Lo scambio di scritti difesivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un termine intermedio per replica e con un differimento dell'udienza non superiore a 45/60 giorni.
Per la redazione delle memorie previste dagli artt. 183 c.p.c. i termini dovranno essere concessi, di regola, nella misura minima, a decorrere dal giorno di udienza di concessione dei medesimi termini.
 
13. Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali.
II Giudice raccomanderà ai difensori l'osservanza rigorosa dell'art. 244 c.p.c:
·         deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi;
·         indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti.
Il Giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell'art. 245 comma 1 c.p.c.
In caso di prove delegate, il Giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.).
Nel caso di prove testimoniali richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il Giudice, prima di provvedere all'ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della “autenticità” o “provenienza” del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: “l'Avv.   YZ non contesta la provenienza e l'autenticità del documento”); se già ammesse, il Giudice inviterà le parti a rinunciarvi.
 
14. Riserve
Lo scioglimento delle riservate dovrà essere contenuto tra i 45/60 giorni al massimo.

15. Questioni preliminari o pregiudiziali
In presenza di eccezioni o questioni preliminari o pregiudiziali, astrattamente idonee a definire la lite (per es.: prescrizione o decadenza, difetto di competenza o giurisdizione), il Giudice farà un uso prudente e ponderato del potere di decisione separata ex art. 187, commi 2, 3, c.p.c., ed eviterà di utilizzare la norma nei casi di manifesta infondatezza delle eccezioni, da decidere più opportunamente “unitamente al merito” ai sensi dell'art. 187, comma 3 (ultima parte).

16. Consulenze tecniche
II Giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d'ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.         
A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.
Il Giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall'inizio tale prassi restrittiva.
Il Giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “per esame perizia”, fissando l'udienza di trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie critiche.
Il Giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione personale del CTU in contraddittorio con i CTP.
In sede di formulazione del quesito il Giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate”.
Il Giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all'udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU; si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite Cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all'udienza e della sua disponibilità ad accettare l'incarico, segnalando alla Presidenza le inadempienze.

17. Informazioni alla P.A.
Il Giudice userà un particolare rigore nel sollecitare la P.A. alla risposta immediata (anche di tipo interlocutorio) all'ordinanza ex art. 213 c.p.c, segnalando alla Presidenza le inadempienze o i ritardi rilevanti.
Nell’ utilizzare il potere ex art. 213 c.p.c. il Giudice metterà in evidenza nella relativa ordinanza che si tratta di informazioni relative ad “atti e documenti dell'amministrazione”.

18. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.
Il Giudice userà con rigore il potere ex art. 210, pretendendo l'osservanza dell'art. 94 disp. att. c.p.c. (specifica indicazione del documento da esibire e, eventualmente, l'offerta della prova che la parte o il terzo lo possiede).
Se l'esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il Giudice interpellerà il difensore interessato circa la possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto.
Nella relativa ordinanza il Giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell'art. 210, comma 2 c.p.c. adottando formule chiare e scadenze precise (per esempio: “ordina l'esibizione dei seguenti documenti, denominati ***, mediante deposito in cancelleria degli originali entro il ***, con possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni successivi; con restituzione all 'interessato entro il ***; dispone che la cancelleria certifichi tutti gli adempimenti”).
In caso di richiesta generica (per es: “esibizione dei libri contabili di controparte”), il Giudice pretenderà l'indicazione precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: “registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, relativo all'anno, ***).
Nel caso di libri e scritture contabili, il Giudice farà uso dell'art. 212 c.p.c.
 
19. Rinuncia o dismissione di mandato
La cd. “dismissione di mandato”, se comunicata in udienza mediante opportuna verbalizzazione, non deve comportare di regola alcuna pausa rilevante nel processo, se non per il tempo strettamente necessario alla costituzione di un nuovo difensore; si consiglia un rinvio di un 15/30 giorni al massimo.
 
20. Tentativo di conciliazione
II   Giudice   userà   con   frequenza,   soprattutto   nelle   cause   caratterizzate   da   una   forte “personalizzazione” del rapporto contenzioso fra privati, il potere di disporre la comparizione personale delle parti (pretendendo una giustificazione in caso di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 c.p.c, sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte transattive (con la seguente tecnica, per i casi più semplici: “l’attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata subito la somma di € 100, a spese compensate”, “Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare la somma di € 30, a spese compensate”) e, eventualmente, del loro rifiuto o della loro accettazione con riserva.
Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il Giudice eviterà l'utilizzazione generalizzata del potere ex art. 117 c.p.c; 1' utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli enti pubblici.
 
21. Esecuzione del programma
Per l’attuazione, l’esecuzione, e la periodica verifica del programma, si propone la nomina di un Coordinatore che si avvarrà di referenti e collaboratori.
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Si auspica la diffusione delle presenti Prescrizioni e Consigli anche mediante affissione negli uffici di cancelleria e mediante inserimento nei singoli fascicoli.