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Multa sulle strisce blu oltre tempo massimo: nuove regole
Per il ticket scaduto sulle strisce blu, la legittimità della multa dipenderà da Comune a Comune, in base all’approvazione di un apposito regolamento.

mercoledì 24 giugno 2015

Per il ticket scaduto sulle strisce blu, la legittimità della multa dipenderà da Comune a Comune, in base all’approvazione di un apposito regolamento. Era scoppiato un vero e proprio casus belli l’anno scorso in merito alla legittimità delle multe sulle strisce blu per “grattino scaduto”: secondo, infatti, giudici e Ministero mancherebbe, nel codice della strada, la norma che punisce il conducente quando l’auto permane sulle strisce blu anche quando il ticket orario è scaduto e non viene rinnovato. Oggi però arrivano le nuove istruzioni del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture. La nota (Min. Trasporti e infrastrutture, nota n. 53284/2015)chiarisce che, ai fini della legittimità delle multe in questione, è necessario che vi sia un regolamento comunale a definire (o meglio, “regolamentare”) la sosta sulle strisce blu. Tale regolamento deve quindi indicare tutti i casi in cui sia obbligatorio il pagamento del ticket e, in particolare: – in quali fasce orarie; – in quali giorni della settimana (per esempio quelli feriali) – per quali categorie di veicoli. Solo se tali parametri sono stati ben definiti nel provvedimento del Comune, i vigili o gli ausiliari del traffico potranno elevare la multa da 25 euro agli automobilisti che lasciano la macchina anche oltre il tempo dal pagamento. Diversamente, la sanzione è illegittima. Dunque, ammesso che l’automobilista voglia avventurarsi in un ricorso al giudice di pace contro una multa di poche decine di euro, potrebbe eccepire l’inesistenza del regolamento comunale, onerando l’amministrazione resistente di esibirlo in giudizio; in assenza di tale prova, l’automobilista vincerà il ricorso. Insomma, a seguito della nuova nota, le multe per chi tiene l’auto per troppo tempo (rispetto a quanto ha pagato) sulle strisce blu non sono automaticamente “sanate”, né – al contrario – restano tutte illegittime, ma dipenderà da Comune a Comune, in base all’eventuale approvazione del regolamento apposito. Questo perché il Codice della strada (Art. 7, comma 15 del Dlgs 285/1992) prevede le multe sulle strisce blu solo “se si tratta di sosta limitata o regolamentata”. Di qui la domanda cruciale: quando la sosta è “regolamentata”? Sul punto era nato un forte dibattito sia in giurisprudenza che a livello amministrativo. Si era detto, infatti, che la violazione dell’obbligo di rinnovare il ticket avrebbe comportato solo un inadempimento contrattuale, con diritto del Comune a riscuotere le somme non con i normali strumenti del diritto amministrativo (sanzione e riscossione con iscrizione a ruolo dell’importo e intervento di Equitalia), ma con quelli del diritto civile (inadempimento contrattuale e azione di recupero crediti). Il problema aveva ovviamente scatenato le proteste dei sindaci che, dopo un incontro con il Governo, erano riusciti a strappare un orientamento diverso, ma contenuto in un semplice comunicato: atto che non è stato sufficiente a convincere le Prefetture del mutato indirizzo. Così ora i chiarimenti con la nuova nota ministeriale che delinea il concetto di “sosta regolamentata” e la conseguente applicazione della multa da 25 euro (per chi parcheggia senza pagare nulla la sanzione parte invece da 41 euro (Art. 157, comma 8 cod. str.).

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