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COME SI SEGNALA TELEMATICAMENTE ALLA CANCELLERIA L’AVVISO DI OPPOSIZIONE EX ART. 645 CPC?


domenica 19 luglio 2015

Come si segnala telematicamente alla cancelleria l’avviso di opposizione ex art. 645 cpc, notificato in proprio o a mezzo PEC? Sappiamo che in caso di notifica in proprio di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (o di un atto di appello), ai sensi dell’art. 9 della L. 53/94 1, ‘il notificante deve provvedere, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento‘. Considerato che dal 30/6/14 in poi, non è più possibile eseguire alcuna operazione cd. endoprocessuale in cartaceo, si pone anche per l’avviso di opposizione il problema di come ‘segnalare’ l’evento al ‘cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento’. Possono verificarsi DUE casi: CASO 1) l’avvocato ha provveduto alla notifica in proprio nei modi tradizionali (a mani o per posta); CASO 2) l’avvocato ha predisposto una opposizione ‘nativa’ (cioè digitale) notificata a mezzo PEC presso il domicilio eletto del ricorrente. Vediamo come risolvere il problema. CASO N. 1: l’avvocato ha provveduto alla notifica in proprio nei modi tradizionali (a mani o per posta). Il comma 1 dell’art. 9 Legge 53/94, impone al difensore il deposito di copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. Per farlo dovrà trasformare in digitale le copie analogiche in suo possesso, mediante scansione e successiva conversione del file in pdf o in uno dei formati accettati dal PCT (jpg, gif, tiff, ecc). La scansione dovrà comprendere anche la relata di notifica e, in caso di spedizione a mezzo posta, anche delle ricevute di spedizione e consegna dell’atto al destinatario. CASO n. 2: l’avvocato ha predisposto una opposizione ‘nativa’ (cioè digitale) notificata a mezzo PEC presso il domicilio eletto del ricorrente. Fino a poco tempo fa ci veniva in soccorso il successivo comma 1 bis dell’art. 9 Legge n. 53/94, introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e modificato in parte dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, ai sensi del quale “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Attenzione a non andare in confusione… L’articolo sembra dirci che dobbiamo trasformare in analogico il file digitale, per poi depositarlo in analogico (cartaceo), o peggio che dobbiamo trasformare l’atto digitale (originale) in analogico, per poi ritrasformarlo in digitale apponendovi una dichiarazione di conformità prima del deposito (telematico). Tanto poteva essere valido prima che entrasse in vigore il PCT, e quindi per i depositi fatti prima del 30/6/14. Ma con l’avvento della obbligatorietà del PCT la norma sembra, a parere di scrive, obsoleta e macchinosa, introducendo obblighi che non hanno ragione di esistere, poiché finirebbero per complicare, di molto, il lavoro dell’avvocato, anche per un semplice deposito di avviso di opposizione. Oggi, l’avvocato che crea l’opposizione nativa in digitale, può evitare di trasformare l’atto in analogico per poi convertirlo nuovamente in digitale, al fine di depositare l’avviso a mezzo PCT. Basta, infatti, inviare a mezzo PCT (con le modalità di cui in seguito) l’atto di opposizione, direttamente nella sua versione ‘digitale’. Sembra supportare questa tesi PROPRIO la prima parte del comma 1 bis art. 9, che esclude il procedimento ‘più macchinoso’ solo ‘qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis‘. Basta, quindi, depositare nel fascicolo del monitorio il vostro pdf ‘nativo’ contenente l’opposizione, e basta inserire come allegati i messaggi PEC di accettazione e consegna (files in EML), adempimento che oggi è possibile poiché nei vari redattori è stata attivata l’opzione per il caricamento delle PEC di accettazione e conferma (v. sotto). LA PROCEDURA PRATICA Bisogna perfezionare il deposito usando la voce ‘istanza generica’. Non serve essere abilitati all’accesso del fascicolo! Con il deposito ‘istanza generica’ il creatore del PCT CONSENTE eccezionalmente a chiunque sia iscritto al ReGinde di depositare atti in un fascicolo, anche se nel detto fascicolo non sia stato censito. Per semplicità il tutorial è sviluppato con l’aiuto del software redattore gratuito SL PCT. Dopo avere cliccato due volte sull’icona SL PCT, nella maschera principale, si deve selezionare ISTANZA GENERICA. Nella finestra successiva, bisogna selezionare il numero di ruolo RGAC del fascicolo monitorio. Nel campo NOTE selezionabile nella finestra successiva, al fine di agevolare il compito del cancelliere, è possibile specificare che si tratta di deposito di avviso di opposizione ex art. 9 comma 1bis della L. 53/94. Si arriva, quindi, alla selezione dell’atto principale vero e proprio che è l’atto di opposizione, da caricare nei seguenti modi: NEL CASO n. 1 (cioè quando l’avvocato dispone dell’atto analogico o cartaceo per averlo notificato nei modi tradizionali – a mani del destinatario o per posta), è opportuno fare la scansione di tutto (atto di opposizione con relate, ricevute di spedizione postali ed avvisi di ricevimento inclusi), da trasformare in formato PDF. Non ci resta, quindi, che sottoscrivere il documento, creare la busta e spedirla nei modi che conosciamo. NEL CASO N. 2 (cioè quando l’avvocato ha notificato l’opposizione a mezzo PEC, avvalendosi delle procedure dell’art. 3bis), dopo avere caricato l’atto principale nel formato nativo, è opportuno caricare come allegati i messaggi PEC (in formato EML) di accettazione e consegna. Nella maschera successiva, è necessario selezionare il codice fiscale del soggetto destinatario della notificazione, il suo indirizzo PEC, con specificazione del registro nel quale il detto indirizzo è stato. prelevato. Non ci resta, quindi, che sottoscrivere digitalmente l’atto, creare e spedire la busta.

Michele Iapicca

Fonte: http://www.iapicca.com /