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Sezione di Barletta

 
   
venerdì 19 aprile 2024 - ore 06:31
Cassazione Penale, Sez. V, Sent. del 9 maggio 2008, n. 19070
giovedì 22 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di

La Cassazione lancia un altro forte segnale di stop contro i fenomeni di bullismo: commettono reato aggravato dai futili motivi i ragazzi che si divertono ad aggredire i compagni per schiacciare la loro personalità

Pene più severe contro il bullismo: aggredire per divertirsi alle spalle degli altri in modo arrogante e per schiacciare la personalità dei compagni è un reato aggravato dai futili motivi e per questo i ragazzi che si rendono protagonisti di tali violenze vanno incontro a condanne severe.

È quanto si evince dalla sentenza 19070 depositata oggi dalla Cassazione e con la quale è stata confermata la condanna per concorso in lesione personale (aggravato dai futili motivi) a un ragazzo, minorenne all'epoca dei fatti, che durante il carnevale ne aveva aggredito un altro, lanciandogli prima le uova, e dopo la reazione di questo prendendolo a calci e pugni. 

Per questo era stato condannato dal Tribunale dei minori di Napoli e la pena era stata poi inasprita dalla Corte d'appello partenopeo che aveva riconosciuto l'esistenza dell'aggravante dei futili motivi (anche se in sentenza non è specificata l'entità di tale pena).

Contro questa decisione il ragazzo ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo: la quinta sezione penale lo ha respinto chiarendo che la difesa era caduta in errore di diritto "allorché sostiene che alla Corte territoriale era inibito integrare la motivazione della decisione di primo grado, carente sul punto dell'aggravante dei futili motivi, e la difesa censura infondatamente il giudizio espresso dalla sentenza della Corte d'appello in ordine alla sussistenza di tale aggravante, correttamente ravvisata nell'avere il ragazzo agito, senza essere stato provocato, al solo fine di divertirsi alle spalle della vittima, con ripetuti lanci di uova e, dopo l'altrui protesta, con calci e pugni, ponendo così un essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità".

Questo comportamento, secondo la Cassazione, non può neppure assumere una minore gravità in considerazione "del clima carnevalesco in cui si era inserito l'episodio di violenza".
 
Corte di Cassazione Penale, sezione quinta.
Sentenza 19070 del 09/05/2008

Bullismo - Artt. 582 e 61 c.p. - Lesioni personali aggravate da futili motivi - Si configura l'aggravante quando, senza essere stato provocato, ai reagisce alle altrui protesta in maniera violenta, ponendo così in essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità.

FATTO E DIRITTO

Con la impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione dì colpevolezza del minore A.S. in ordine al reato di concorso in lesione personale, aggravato ai sensi dell'art.61 comma 1° del codice penale.
Ricorre per cassazione il difensore deducendo erronea applicazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione, "error in procedendo" nel giudizio di secondo grado.

Il ricorso non merita accoglimento.

In punto di confermata statuizione di responsabilità, propone censure che, in violazione dell'art. 606 comma I appartengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti fondata su un ben argomentato esame delle dichiarazioni della persona offesa e di un testimone coimputato.

Lamenta inutilmente anche con nuovo motivo il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di S.C., la cui deposizione è stata motivatamente ritenuta ininfluente dal giudice d'appello al fine di individuare l'imputato quale autore dell'aggressione sul riflesso che la vittima non aveva incluso il C. nel gruppo di ragazzi che gli avevano riferito le generalità dell'attuale ricorrente.

Incorre in manifesto errore di diritto, allorché sostiene che alla corte territoriale era inibito integrare la motivazione della decisione di primo grado, carente sul punto dell'aggravante dei futili motivi, e censura infondatamente il giudizio espresso dall'impugnato provvedimento in ordine alla sussistenza di tale aggravante, correttamente ravvisata nell'avere il prevenuto agito, senza essere stato provocato, al solo fine di divertirsi alle spalle della vittima, con ripetuti lanci di uova e, dopo l'altrui protesta, con calci e pugni, ponendo così in essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità;condotta che, diversamente dal dedotto, non può assumere una diversa e minore valenza in considerazione del "clima carnevalesco" in cui si era inserito l'episodio di violenza.

Il ricorso va pertanto respinto.

PQM


La Corte rigetta il ricorso