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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 122 del 26-5-2008 )
martedì 27 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

E in vigore il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". Queste le misure più rilevanti:
• i reati commessi da chi si trova illegalmente sul territorio nazionale, prevedono l'aggravante della clandestinità;
• la condanna a pena detentiva superiore a due anni implica l'espulsione dal territorio nazionale;
• affittare casa a clandestini prevede la pena detentiva da 6 mesi a tre anni e la confisca dell'immobile a carico dell'affittuario;
• i Centri di permanenza temporanea prendono il nome di "Centri di identificazione ed espulsione";
• impossibilità di patteggiare in appello;
• esclusione della competenza del giudice di pace per le ipotesi aggravate di lesioni colpose commesse da chi è ubriaco o sotto stupefacenti.

Qui di seguito riportiamo il testo completo e definitivo del decreto legge in esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2008.



 
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92 

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente
per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati
all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche'
norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative
vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni»;
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti
da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il
seguente:
«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale.».



Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui
sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o
la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia,
ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle
merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla
comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'
fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico
ministero puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che
cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro
centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in
relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis,
624-bis, e 628 del codice penale,».



Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590,
terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope,».



Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in
custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».



Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad
un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».



Art. 6.
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della
provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita'
dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il
prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo'
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di
inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni
previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio
provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte
del sindaco.».



Art. 7.
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1
dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i
rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale
della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le
stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di
interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di
Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa.



Art. 8.
Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»
sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o
rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o
smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 puo' essere, altresi',
abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi
indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».



Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:
«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione
delle medesime strutture.



Art. 10.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo
comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del
procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti
«, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale».



Art. 11.
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi
previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di
prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona.».



Art. 12.
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e' inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre,
nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione
e previa intesa con il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale
antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli
procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione
delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato
designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.».



Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'inno-
vazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano