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Sezione di Barletta

 
   
mercoledì 1 maggio 2024 - ore 23:23
Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Andria - sentenza 12-12-2007 n. 538/07
giovedì 12 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Omesso versamento di contributi previdenziali - elemento oggettivo del reato

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Andria
 
RE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice, della Sezione Dott. Francesco M. Rizzi all'udienza del giorno 28 novembre 2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 
SENTENZA
 

nel confronti di:

M. M. G., nata il (omissis) a Barletta, ivi res. via (omissis) contumace difesa da avv. T., sostituita da avv. S. – imputata -

IMPUTATO

in relazione al: reato di cui agii artt. 2 cpv. 1°/bis D.L. 463/83, 81 C.P. perché, in qualità di titolare della ditta “M. di M.M.G." di Barletta ometteva di versare all'I.N.P.S, le somme trattenute (per la previdenza sociale) ai lavoratori dipendenti nei termini seguenti:

 

Periodo dal Periodo al Num. Mesi Quota a carico Pagato nei termini

 
02/2004 02/2004 1 319,00 NON HA
03/2004 03/2004 1 376,00 NON HA
04/2004 04/2004 1 371,00 NON HA
05/2004 05/2004 1 385,00 NON HA
07/2004 07/2004 1 211,00 NON HA
08/2004 08/2004 1 432,00 NON HA
09/2004 09/2004 1 297,00 NON HA
10/2004 10/2004 1 316,00 NON HA
11/2004 11/2004 1 361,00 NON HA

12/2004 12/2004 1 919,00 NON HA

In Andria, acc. l’8/06/06
Conclusioni:
P.M.: condanna a mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa

Difensore: assoluzione con formula piena, in subordine ai sensi co. 2 c.p.p. (sic)

 
IN FATTO E IN DIRITTO
 

Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, emesso in data 21\12\2006, M. M. G. è stata ritualmente citata in giudizio per rispondere dell'incriminazione specificata in rubrica.

In limine litis, preliminarmente dichiarata la contumacia dell'imputata, il difensore munito di procura speciale ha formulato dichiarazione di accesso al rito abbreviato, essendone conseguite la pronunzia dell'ordinanza di cui al quarto comma dell'art.438 c.p.p. e l'acquisizione degli atti di pertinenza del fascicolo del P.M.

Dopodiché, espletata la discussione, i rappresentanti del P.M. e della difesa hanno rassegnato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

 

Ritiene il giudicante che la prospettazione difensiva dell'imputata, pienamente fondata in punto di fatto e supportata da pertinente richiamo giurisprudenziale, meriti ampia condivisione ed imponga la declaratoria di insussistenza del fatto.

In particolare, difetta nella specie l'imprescindibile dimostrazione ‑ gravante sull'accusa ‑ riguardo al profilo materiale della fattispecie criminosa contestata, così come correttamente enucleato dall'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte: `con il reato dì omesso versamento delle ritenute previdenziali il legislatore ha inteso reprimere . mere non il fatto omíssivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti", cosicché "l'elemento oggettivo non è...la semplice omissione dei versamenti bensì il fatto commissivo costituito dalla appropriazione indebita delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.. sicchè deve ritenersi che non spetta all'imputato dare la prova di non aver corrisposto le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, ma la contrario grava sull'accusa l'onere di dare la prova positiva che le retribuzioni siano state realmente pagate" [Cass., sez. III, 17 maggio 2005, n.21989, Bajo]. Nell'affermare tale principio, il Collegio ha considerato "erronea" la motivazione dell'impugnata decisione "la dove afferma che...spetti sempre all'imputato l'onere di dimostrare eventualmente di non avere corrisposto retribuzioni nel periodo contestato e non invece all'accusa l'onere di provare che l'imputato si sia appropriato le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti", evidenziando che "il contrasto giurisprudenziale sulla necessità, per la sussistenza del reato in esame, che il mancato versamento riguardi ritenute operate su retribuzioni effettivamente corrisposte ovvero se il reato sussista anche nel caso di omessa corresponsione delle retribuzioni, essendo sufficiente il semplice obbligo di versare la retribuzione ai dipendenti, è stato ormai definitivamente superato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 28 maggio 2003‑23 giugno 2003, n.27641, Silvestri... la quale ha affermato che il reato…non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione”].

P. Q. M.
 

Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, visto l'art.530 c.p.p., assolve M. M. G. dalla imputazione ascrittale perché il fatto non sussiste.

 
Così deciso in Andria, addì 28 novembre 2007.
 
IL GIUDICE
 
Francesco M. Rizzi
 
IL CANCELLIERE C/1
Nicola Scarpa