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Sezione di Barletta

 
   
giovedì 18 aprile 2024 - ore 21:07
Tar Puglia, Sez. I, sentenza del 23/6/2008, n.01537
mercoledì 25 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di

Nulla osta paesaggistico, competenza della Sopraintendenza dei Beni Ambientali e concorrente competenza di Comune, natura recettizia del nulla osta

N. 01537/2008 REG.SEN.
N. 03090/1997 REG.RIC.
N. 01088/1999 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3090 del 1997, proposto da:
L., rappresentato e difeso dagli avv. ti Paolo Laghezza e Saverio Profeta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Profeta in Bari, via Cognetti 15;

contro

il Ministero per i Beni culturali ed ambientali, non costituito in giudizio;
la Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale di Bari presso cui è domiciliata per legge in via Melo 97;

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 1999, proposto da:
L., rappresentato e difeso dagli avv. ti Vito Nicola Caffo' e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso l’avv. Profeta in Bari, via Cognetti 15;

contro

il Comune di M., in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M. Santostasi con cui è domiciliato in Bari, piazza Garibaldi 52, presso lo studio dell’avv. G. Chiarello;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 3090 del 1997:

- del decreto del Soprintendente ai Beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, n. 16545 del 1 settembre 1997, di annullamento del nulla osta paesaggistico n. 682/UTC, rilasciato il 27 giugno 1997 dal Sindaco di M., nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 1088 del 1999:
- del diniego di condono edilizio relativo al manufatto in M dal Sindaco di M. il 24 settembre 1997;

- dell’ordinanza di demolizione relativa al medesimo manufatto in data 15 gennaio 1998 e di tutti gli atti connessi e consequenziali compresa la nota del dirigente della ripartizione tecnica del Comune di Monopoli del 18 febbraio 1999.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

Con ricorso notificato il 16 aprile 1999 e depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente ha impugnato il decreto del Soprintendente ai Beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, n. 16545 del 1 settembre 1997, di annullamento del nulla osta paesaggistico n. 682/UTC, rilasciato il 27 giugno 1997 dal Sindaco di M., incardinando il giudizio iscritto al n. 3090/1997 R.G..

Ha premesso di aver inoltrato al Comune di M., istanza di concessione in sanatoria per un fabbricato rurale insistente in località sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 e di aver ottenuto dal Sindaco, con provvedimento n. 682/UTC del 27 giugno 1997, il nulla osta di cui all’art. 7 della legge 1487/39 e all’art. 31 della legge regionale 56/80.

Il suddetto provvedimento sindacale veniva successivamente annullato dalla Soprintendenza di Bari con decreto del 1 settembre 1997, gravato con il ricorso in epigrafe.

Si è costituita l’amministrazione intimata deducendo l’infondatezza del ricorso e concludendo per la reiezione dello stesso nonché dell’invocata misura cautelare.

Con ordinanza n. 719 del 22 dicembre 1997, la Prima Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione non ravvisando la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile.

Nelle more il Sindaco del Comune di M. notificava al ricorrente provvedimento del 24 settembre 1997 con il quale, sul presupposto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza, denegava il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere abusivamente realizzate dal ricorrente e, in data 23 gennaio 1998, notificava provvedimento n. 01276 del 15 gennaio con cui ne ordinava la demolizione.

Avverso detti due ultimi provvedimenti il ricorrente ha proposto il ricorso iscritto al n. 1088/1999 R.G. chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 356 del 20 maggio 1999, la Terza Sezione di questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 14 maggio 2008, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe attesa la connessione soggettiva e il rapporto di consequenzialità tra i provvedimenti impugnati.

I provvedimenti gravati con i due ricorsi riuniti sono, infatti, riconducibili alla medesima vicenda fattuale e sono collegati tra loro da un nesso di presupposizione.

2.- Con il primo gravame il ricorrente ha censurato il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico, da parte del Soprintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia, sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 2 del D.M. del 18 dicembre 1996, in riferimento all’art. 1 della legge 431/1985 in quanto comunicato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 2 del citato D.M. e dell’eccesso di potere per aver, la Soprintendenza, ecceduto dal mero controllo di legittimità sull’atto comunale e sconfinato in una nuova e non consentita valutazione di merito.

L’amministrazione intimata, pur costituita in giudizio, non ha svolto difese specifiche.

Con il secondo gravame il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione in sanatoria e il conseguente ordine di demolizione del manufatto abusivo deducendo il vizio autonomo della violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 nonché per mancata indicazione, nei suddetti provvedimenti, dei termini e dell’autorità dinanzi la quale è possibile impugnarli, invocando a tal fine, il riconoscimento dell’errore scusabile per la tardività nella proposizione del ricorso, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto valido, poiché fondati sull’atto di annullamento della Soprintendenza, a sua volta inficiato dai vizi già dedotti nel precedente ricorso e quivi riproposti.

Il Comune intimato ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato lo stesso notificato oltre i termini di legge senza che si possa invocare l’errore scusabile risultando per tabulas avere, il ricorrente, officiato tempestivamente un legale che aveva prontamente riscontrato in via stragiudiziale la nota del Sindaco del 15 gennaio 1998 contenente l’ordine di demolizione.

Nel merito ha confutato le avverse censure osservando, quanto al mancato rispetto delle regole procedimentali, che il ricorrente aveva preso parte al procedimento, peraltro avviato su sua istanza di condono, sicché nessuna violazione vi era stata da parte del’amministrazione.

Quanto al denunciato difetto di motivazione, la difesa comunale ha evidenziato che gli atti impugnati sono motivati per relationem mercé rinvio alla motivazione contenuta nell’atto di annullamento della Soprintendenza il quale, peraltro, sarebbe scevro da vizi non avendo la ridetta amministrazione travalicato i limiti del sindacato di legittimità.

3. Ragioni di ordine logico, oltreché cronologico, impongono di esaminare preventivamente il ricorso avverso l’atto di annullamento del nulla osta paesaggistico, in quanto atto presupposto rispetto ai provvedimenti successivamente adottati e gravati con il secondo ricorso.

3.1. Sul primo motivo di ricorso deve osservarsi che, sebbene la norma contenuta nell’art. 2 del D.M. 18 dicembre 1996, n. 5700 preveda la perentorietà del termine di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985 per l’adozione nonché per la formale comunicazione, dei provvedimenti adottati, agli interessati al relativo procedimento, non si registra nella giurisprudenza univocità di vedute in merito alla natura squisitamente recettizia degli stessi, condividendo il Collegio l’orientamento che nega siffatta natura ai provvedimenti in discorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 1999, n. 121).

Peraltro, nel caso di specie, l’atto impugnato risulta, comunque, comunicato al Comune di M. con fax del 1 settembre 1997 e cioè a distanza di 59 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, avvenuta in data 4 luglio 1997, sicché alla luce del citato orientamento, secondo cui il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 1 comma 6 l. 8 agosto 1985 n. 431, sebbene perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento del nulla osta paesistico, restando estranea al dettato normativo l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione al destinatario del decreto ministeriale di annullamento che non ha natura recettizia, il provvedimento impugnato, sotto detto profilo, appare legittimo.

3.2. Quanto al secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per aver la Soprintendenza travalicato i limiti del controllo di legittimità, se ne rileva la fondatezza.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il provvedimento statale di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune, su delega della Regione, non può basarsi su una propria valutazione tecnico - discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto su riscontrati vizi di legittimità dell’atto comunale (in tal senso da ultimo: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 8 novembre 2007, n. 11064; id, 3 ottobre 2007, n. 9718; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 agosto 2007, n. 7359).

Dall’esame della documentazione in atti si evince che la Soprintendenza, con il provvedimento gravato, ha espresso proprie valutazioni tecnico – discrezionali sul progetto già vagliato dall’autorità comunale, stabilendone l’incompatibilità con i valori paesaggistici.

Osserva il Collegio che l'annullamento dell'autorizzazione comunale è senz’altro giustificato laddove il contrasto con i valori paesaggistici sia di macroscopica evidenza, come nel caso in cui siano violate le altezze o i limiti di volumetria. Negli altri casi l’annullamento postula una motivazione adeguata, assunta sulla base dell'esame di tutte le caratteristiche oggettive dell'ambiente, in ordine al quomodo la trasformazione del territorio impatti, in ipotesi, sul paesaggio (si veda Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3693).

In altri termini non può escludersi tout court l’esistenza di un autonomo potere di valutazione, in capo all’amministrazione statale, non limitato alla mera verifica di legittimità dell’atto comunale; tuttavia il suddetto potere non può esprimersi, in spregio delle prerogative riconosciute dalla legge all’autorità delegata, con la sovrapposizione della valutazione della Soprintendenza a quella di merito effettuata dal Comune dopo approfondita istruttoria.

Nel caso di specie l’atto di annullamento impugnato si basa su valutazioni che, vieppiù senza adeguata istruttoria e senza congrua motivazione, soppiantano le conclusioni cui è pervenuto l’atto annullato.

Il provvedimento della Soprintendenza deve, pertanto, essere annullato.

4.- L’illegittimità dell’atto presupposto si riverbera sul diniego comunale del permesso di costruire e sul consequenziale ordine di demolizione, oggetto di gravame nel ricorso iscritto al n. 1088/99 R.G., fondati sull’unico presupposto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico.

Nell’adottare il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria, l’amministrazione comunale, infatti, si è “appiattita” sulle valutazioni della Soprintendenza, così obliterando immotivatamente le proprie e abdicando alla spendita della propria discrezionalità mercé eventuale rinnovo dell’istruttoria e potenziale adozione di una nuova autorizzazione (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 27).

I provvedimenti comunali impugnati con il secondo ricorso sono, di conseguenza, illegittimi e vanno annullati, essendo stato annullato l’atto presupposto.

5.- In considerazione della natura delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra le tutte le parti in causa spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

- Compensa integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese e competenze dei giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF
Giuseppina Adamo, Consigliere
Laura Marzano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO