Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
giovedì 28 marzo 2024 - ore 12:32
Cassazione, sez. III., 26 febbraio 2008, n. 5010
giovedì 27 marzo 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Attuazione del provvedimento cautelare e procedimento esecutivo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

26 FEBBRAIO 2008 N. 5010

 

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato VOLANTI ANTONIO, che lo difende -con procura speciale rilasciata dal Comune di Camerano (AN) il 29/11/07 -, unitamente all'avvocato SERGIO NOVELLI con studio in 60121 - ANCONA, Via Goito n. 2, giusta delega in atti;                                                                                          - ricorrente -

contro

S.C., B.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SALERNI, difesi dall'avvocato MARASCA GIANNI, giusta delega in atti;                                                                                          - resistenti -

avverso la sentenza n. 2324/03 del Tribunale di ANCONA, seconda sezione civile, emessa il 7/05/03, depositata il 28/11/03, R.G. 1838/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/12/07 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;

udito l'Avvocato Fabrizio PARAGALLO (per delega Avv. Antonio VOLANTI, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

svolgimento del processo

A seguito di ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., S. C. ed B.E. ottenevano l'ordinanza n. 7346/98 che, dietro versamento di una cauzione, consentiva loro di accedere ai locali di M.V. per eseguirvi taluni lavori. Su reclamo dello stesso M., una successiva ordinanza collegiale, n. 798/99, concedeva comunque l'accesso.

Il 2 luglio 1999 veniva notificata al M. la comunicazione d'accesso dell'Ufficiale giudiziario avverso la quale l'attuale ricorrente proponeva opposizione agli atti esecutivi con atto di citazione notificato il 7 luglio 1999.

Nel costituirsi, i convenuti contestavano la domanda assumendone l'inammissibilità e/o improcedibilita.

Il Tribunale di Ancona, ritenuto che ai sensi dell'art. 669 duodecies l'esecuzione (rectius "attuazione") del provvedimento cautelare spetta al giudice che lo ha emesso e che "l'attuazione e la regolarità formale" dell'esecuzione può essere contestata solo nell'ambito di questo giudizio, e non con opposizione agli atti esecutivi", qualificava le eccezioni proposte da M.V. come "contestazioni da farsi valere nel giudizio di merito".

Respingeva di conseguenza l'opposizione dell'attuale ricorrente per inammissibilità della domanda.

Propone ricorso per Cassazione M.V. con un unico motivo.

Resistono S.C. ed B.E..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso M.V. denuncia:

"violazione e falsa applicazione degli artt. 478 - 617 e 669 duodecies c.p.c.- violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. , comma 2 - omissione, insufficienza e carenza della motivazione".

Illustrando il motivo sostiene il ricorrente che, pur essendo offerta al beneficiario di un provvedimento cautelare la scelta fra esecuzione diretta ed ordinaria procedura esecutiva, nel caso in esame l'esecuzione diretta doveva ritenersi esclusa "in quanto la regolarità del titolo era subordinata alla effettiva prestazione della cauzione" e quindi a precise formalità: per non dire che, trattandosi di provvedimento cautelare, lo stesso doveva comunque essere spedito in forma esecutiva con annotazione e certificazione dell'avvenuto versamento. Controparte, prosegue il M., non provvide invece a tale incombente nei termini di legge ( art. 478 c.p.c. ), nè nel fascicolo del procedimento cautelare, nè nel provvedimento notificato in data 30 settembre 1998. E di tale carenza non poteva essere funzionalmente competente a conoscere lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare, ma soltanto quello dell'esecuzione. Per tale ragione, rilevata l'incompletezza del titolo il M. spiegò opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , avanti al Tribunale territorialmente competente.

Sotto un diverso profilo il ricorrente sostiene poi che l'art. 669 duodecies c.p.c., non risulta comunque applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto tale disposizione riguarda le "modalità" di esecuzione del provvedimento e le relative difficoltà o contestazioni, ovvero il contrasto fra le parti in ordine alle fasi attuative; non riguarda invece i profili formali del provvedimento stesso.

Il motivo è infondato.

Come si è rilevato in dottrina, e come risulta dalla stessa utilizzazione del termine "attuazione" nella rubrica dell'art. 669 duodecies in luogo del termine "esecuzione", il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari - ed in specie dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. , in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. , titolo esecutivo.

Fra tali provvedimenti, come ha ben evidenziato una rigorosa ricostruzione dottrinale, l'art. 669 duodecies c.p.c., distingue, prescindendo dai sequestri, fra: a) provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare; b) provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro. Riguardo a questi ultimi la suddetta disposizione stabilisce che l'attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due è previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalità e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficoltà o contestazioni. Sono invece riservate alla cognizione del giudice di merito le altre questioni.

L'attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di "deformalizzazione", costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice (ufficio: Cass., 12 gennaio 2005, n. 443) che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato. E la sua esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non può che appartenere al giudice che lo ha emesso (Cass.,9 gennaio 1996, n. 80). Solo un indirizzo minoritario ritiene che l'ordinanza sulle modalità di attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare o non. fare sia impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. , (Trib. Brescia, 11 giugno 1997).

Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l'attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell'esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilità, il sistema delle opposizioni esecutive.

Escluso che contro il provvedimento di attuazione di una misura cautelare emesso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., sia ammissibile la proposizione dell'istanza per il regolamento di competenza (Cass. 1 aprile 2004, n. 6485), tutte le ragioni che precedono inducono a ritenere infondato ed a rigettare il ricorso del M., mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.