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TRIBUNALE DI TRANI - Sezione distaccata di Andria - sentenza del 14/11/2007 n. 508
lunedì 30 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Truffa alle assicurazioni private - perseguidilità a querela di parte - forma e contenuto della procura speciale al legale rappresentante della compagnia di assicurazione

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione distaccata di Andria
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice della Sezione Dott. Francesco M. Rizzi all’udienza del giorno 14 novembre 2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
nei confronti di:
 

1) XXXa, nata il (omissis), ivi res. Via (omissis), elett. domic. c/o Avv. F. P.

 

2) YYY, nato (omissis), ivi res. Via (omissis) (domic. eletto)

 
3) KKK, nato (omissis), ivi res. (omissis)
 
Tutti contumaci
Difesi: avv. P. per 1^ e 3°
Avv. D. P. per 2°
IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel falsamente denunciare un sinistro che sarebbe avvenuto tra l’autovettura “(omissis)” tg. (omissis) di proprietà di XXX e l’autovettura (omissis) tg. (omissis), di proprietà di AAA, indotto in errore il legale rappresentante della ZZZ Compagnia di Assicurazioni, ottenendo la liquidazione del danno per euro 700,00 con loro ingiusto profitto ed ingiusto danno della compagnia assicuratrice; il concorso del YYY è consistito nell’indurre l’AAA, dietro compenso di euro 50,00 a sottoscrivere in bianco il modulo CID per il sinistro, che poi veniva falsamente compilato da KKK;

in Andria, fino al 15.11.2004 (data della liquidazione del danno).

 
FATTO E IN DIRITTO
 

Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, emesso in data 12\6\2007, XXX nonché YYY e KKK sono stati ritualmente citati in giudizio per rispondere dell'incriminazione specificata in rubrica.

Nel corso dell'odierna udienza di istruzione dibattimentale. preliminarmente acquisita la costituzione di parte civile ad opera della danneggiata società ZZZ Compagnia di Assicurazioni ed indi dichiarata la contumacia degli imputati, i difensori di questi ultimi hanno segnalato «la inesistenza di un valido atto di querela in ragione di ciò che colui che l'ha proposta, tale dott. M. B. qualificatosi procuratore speciale della Compagnia di Assicurazioni ZZZ, ha agito sulla base di un atto denominato "procura speciale conferito dal legale rappresentante della società, ma che tale non può giuridicamente essere definìto in quanto avente portata generale e priva di specifico riferimento al procedimento... ed a ciò che ne costituisce I’oggetto», sollecitando di conseguenza la immediata declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela.

Nel silenzio del difensore di parte civile [il quale, infatti, “nulla osserva” ed in base all'adesione del rappresentante del P.M. [il quale, in assenza di istanze istruttorie, «si associa alla prospettazione e richiesta dei difensori"] si è data lettura dell' accluso dispositivo.

La cennata argomentazione difensiva appare giuridicamente fondata, delineando il difetto di rituale querela quale condizione di procedibilità in ordine al reato contestato.

Invero, premesso che la ricostruzione dei fatto oggetto di imputazione - quale emerge dalla stessa formulazione della querela ‑ ne evidenzia inequivocabilmente la collocazione temporale in epoca comunque successiva al 9 settembre 2004, attesa la verificazione in date 10 nonché 23 settembre e 29 ottobre 2004 dei sinistri stradali dal quali avrebbe tratto causa la supposta condotta fraudolenta, ciò posto, deve rilevarsi che il medesimo atto di querela risulta sottoscritto e, dunque, proposto in data 20/6/2005 dal sunnominato dott. M. B. nella dichiarata qualità di “procuratore speciale … giusta procura speciale conferitagli dal Dott. F. L. G... quale Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia della ZZZ Compagnia di Assicurazioni ".

Traspare, inoltre, dalla documentazione allegata che la richiamata "procura speciale" era stata conferita al B. in data 19 marzo 2003 [come da certificazione notarile trascritta in calce], ben anteriore a quella di verificazione del fatto costituente attuale materia di imputazione, mercè l’attribuzione del generico potere di "redigere e presentare Esposti e Denunce avanti alle competenti Autorità Giudiziarie”, di "redigere, proporre, presentare e rimettere querele in relazione all'attività della società" con riferimento ad una tipologia di reati all'uopo enunciata, di "costituirsi Parte Civile in qualsiasi procedimento penale ed in ordine a lutti quel reati che rechino nocumento alla Società... in particolare, comunque, l'n tutti quei procedimenti per i reati sopra dettagliatamente elencati", di "nominare e revocare Avvocati ... di nominare e revocare Investigatori autorizzali a norma delle vigenti disposizioni”, di “ proporre Opposizione, Appello, Ricorso per Cassazione e, comunque, proporre ogni e qualsivoglia azione ritenuta necessaria a tutela della società”, di “nominare procuratori speciali per determinati atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti col presente strumento", di ''compiere, in una parola, tutto quanto si renderà necessario per la migliore tutela degli interessi della Società.”

Ebbene, la manifesta assenza nell'atto appena descritto di un seppur minimo riferimento specifico alla vicenda oggetto del procedimento ‑ assenza conclamata dalla anteriorità dell'atto medesimo rispetto al tempus commissi delicti, preclude di ravvisarvi la connotazione tipica della "procura speciale" quale titolo di legittimazione alla rituale proposizione di querela da parte del Dott. B.: “l'art.337 c.p.p., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole dalla legge o dallo statuto in virtù della carica ricoperta ... Al di fuori di tale ipotesi ‑ nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dall'ente per mezzo dell'organo a ciò abilitato ‑ la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 c.p.p., in particolare quello della specifica determinazione dei fatti al quali si riferisce" [Case., sez. V., 18 dicembre 2006‑15 febbraio 2007, n.6467, ric. Proc. gen. App. Milano in proc. Bonculescu: fattispecie nella quale, con riferimento ad una querela proposta in nome di una società da soggetto qualificatosi procuratore speciale della medesima, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva rilevato la carenza, in seno alla procura, del requisito inerente alla specifica determinazione dei fatti cui la medesima si riferiva, conseguente al rilievo che tale procura, con la quale pure era stato conferito il potere di "presentare denunce e querele per reati contro il patrimonio della società", era stata rilasciata anteriormente rispetto alla commissione del fatto e, quindi, senza alcun riferimento al fatto specifico in contestazione. V., in senso conforme nella giurisprudenza di merito, Trib. Spoleto 11 dicembre 1996. Antonini ed altro, nonché Trib. Milano 29 settembre 2003 e Trib. Milano 3 maggio 2004 (secondo cui "deve essere emessa sentenza di non doversi procedere per carenza di querela, per mancanza di valida procura speciale‑se tale procura è stata rilasciata in data anteriore al fatto‑reato non indicando i fatti cui si riferisce, ma categorie di atti e reati, al fine di abilitare quella persona a presentare querele. L'ari. 122 c.p.p., infatti, prescrive che la procura speciale contenga la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, per cui la procura deve di norma seguire il reato perché, almeno di norma, e ove non vi sia una particolarmente lunga fase di preparazione, solo dopo che questo è commesso può essere valutata la sua gravità e le persone che lo hanno commesso)].

Né al fine di sanare l'indicato vizio costitutivo della procura varrebbe invocare, nella specie, applicazione dell'art. 37 disp. att. c.p.p. riguardo alla possibilità del conferimento di "procura speciale... in via preventiva [“la procura speciale prevista dall'art. 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce '].

Ritiene infatti il Tribunale che l'operatività della norma in esame - ricompresa nelle disposizioni relative "alle parti private e ai difensori " di cui al Capo IV ‑ presupponga, per ciò stesso, la costituzione di un rapporto processuale e che l'espressa menzione dell'art. 122 c.p.p. sottintenda. di conseguenza, il riferimento alla procura speciale per il compimento di atti processualí stricto sensu [è il caso, ad esempio, della proposizione dell'impugnazione in generale (Cass., sez. VI, 23 settembre 2002, n.37756) e del ricorso per cassazione in particolare (Cass., sez. IV, 26 gennaio 1993, Tartaglia)] quale certamente non può essere considerato l'inoltro della querela.

 
P. Q. M.
 

Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nel confronti di XXX, YYY e KKK in ordine al reato loro ascritto perché l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela.

 
Così deciso in Andria addì 14 novembre 2007.
 
 
IL GIUDICE
Francesco M. Rizzi
 
Il Cancelliere C/2
Dott.ssa Anna Stella Tesse