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Sezione di Barletta

 
   
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Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta - sentenza 19.5.2008 n. 156. Dott. Nicola Frivoli
martedì 1 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Opposizione a decreto ingiuntivo - termini per la costituzione dell'opponente - abbreviazione - improcedibilità

 

 

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore. Qualora invece si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c. di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparizione inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c.p.c. – sent.3355 del 07/04/1987 (conf. Sent. 6304 del 22/06/1999; sent 2707 del 03/04/1990; sent 1375 del 27/02/1980; Sent. 3316 del 30/03/1998; sent. 12044 del 27/11/1998, la quale precisa che, ridotto alla metà il termine di costituzione dell’opponente che si sia avvalso della facoltà di dimezzare il termine di comparizione, la tardiva costituzione, del tutto equiparabile alla mancata costituzione, comporta l’improcedibilità dell’opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell’opposto).

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

Sede Distaccata di Barletta

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13256 del ruolo generale relativo all’anno 2007

TRA

D. M. S.R.L. in persona dell’amministratrice sig.ra C. F., elettivamente domiciliata in Trani a (omissis), presso lo studio dell’Avv. E. P., che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

 
-OPPONENTE-

E

DITTA I. E. G. di G. S. in persona dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Barletta alla via (omissis), presso lo studio dell’Avv. T. D., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

-OPPOSTA-

 
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
 

CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 02/04/2007, la D. M. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2007 emesso da codesto Tribunale con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 29.566,80 oltre interessi e spese per il mancato pagamento dei lavori eseguiti.

L’opponente eccepiva l’insussistenza di qualsivoglia debito, concludeva chiedendo, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi il contratto d’appalto del 03/08/004 perfezionato tra le parti in causa, risolto per inutile decorso del termine essenziale ex art. 1457 c.c., ovvero in linea gradata, per grave inadempimento dell’appaltatore ex art. 1453 c.c. con condanna di quest’ultimo al pagamento in favore dell’opponente dell’importo complessivo di € 96.230,40 oltre interessi di mora, sempre in via riconvenzionale si chiedeva la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.in misura da determinarsi secondo equità, in via meramente gradata si chiedeva la compensazione del credito vantato dall’opposto con il maggior credito vantato dall’opponente. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Con memoria di costituzione depositata in data 04/06/2007, si costituiva l’odierna opposta eccependo l’improcedibilità della domanda per tardività della costituzione dell’opponente. Concludeva chiedendo dichiararsi l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

All’udienza di prima comparizione del 04/06/2007, il giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 04/02/2008.

A tale udienza il giudicante introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell’opponente va dichiarata improcedibile per le ragioni di seguito esposte.

Dagli atti di causa risulta in maniera incontestata che la D. M. s.r.l. ha notificato al sig. G. S. l’atto di citazione in data 02/04/2007 con citazione a comparire per il 30/05/2007. Rispetto ai 90 giorni previsti dall’art. 163 bis c.p.c., parte opponente si è avvalsa dall’abbreviazione dei termini di cui all’art. 645 c.p.c. operante per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo. L’abbreviazione dei termini comporta la riduzione fino alla metà di tutti i termini processuali ivi compresi quelli per la costituzione in giudizio.

Nel caso de quo l’opponente ha iscritto a ruolo la causa il 12/04/2007 cioè dieci giorni dopo la notifica dell’atto di citazione. Risulta, quindi, del tutto palese la tardività della costituzione in giudizio dell’odierna opponente. A tal proposito la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono quelli ordinari….quando l’opponente assegni alla controparte il termine ordinario di comparizione o un termine maggiore. Qualora invece si avvalga della facoltà, in base all’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c. di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto in opposizione un termine a comparizione inferiore a quello ordinario, è ridotto alla metà il termine a lui stesso assegnato per la costituzione dall’art. 165 c.p.c. – sent. 3355 del 07/04/1987 ( conf. Sent. 6304 del 22/06/1999; sent 2707 del 03/04/1990; sent 1375 del 27/02/1980; Sent. 3316 del 30/03/1998; sent. 12044 del 27/11/1998, la quale precisa che, ridotto alla metà il termine di costituzione dell’opponente che si sia avvalso della facoltà di dimezzare il termine di comparizione, la tardiva costituzione, del tutto equiparabile alla mancata costituzione, comporta l’improcedibilità dell’opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell’opposto) “.

Ed ancora la Corte di Cassazione ha stabilito che “ nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione a metà dei termini di comparizione, prevista dall’art. 645, comma secondo, c.p.c., è rimessa alla facoltà dell’opponente e, nel solo caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la quale, ove tardivamente effettuata, dovrà ritenersi tamquam non esset, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 647 c.p.c……( c.f.r. Cass. sent. n. 3316 del 30/03/1998; sent. 2460 del 03/03/1995; e sent. n. 3355 del 07/04/1987 ) “ .

Codesto giudicante non può, da ultimo, non considerare che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 18 dell’08/02/2008 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 645 secondo comma, 647, 165 primo comma c.p.c. e 71 delle disposizioni di attuazione.

In virtù di tutto quanto innanzi detto, e considerando che il decreto ingiuntivo n. 54/07 ha, rispetto alla domanda riconvenzionale, autorità di giudicato, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente non può essere presa in considerazione ( c.f.r. Cass. S.U. 25/05/2001 n. 226 ).

Ergo la tardiva costituzione dà luogo ad un caso di improcedibilità della domanda.

Per quanto concerne il regime delle spese processuali ritiene questo giudicante sussistere giusti motivi per una declaratoria di integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D. M. s.r.l. in persona della sua amministratrice sig.ra C. F. nei confronti della Ditta I. E. G. di G. S., in persona dell’omonimo titolare, così provvede:

1) dichiara improcedibile la domanda dell’opponente;

2) compensa le spese di lite.

Barletta, lì 19/05/2008

IL GIUDICE

 

Avv. Nicola Frivoli