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Sezione di Barletta

 
   
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Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza del 06.03.2008, n. 16707
domenica 2 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro

ILLEGITTIMA LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ TRASCRITTA A MATITA

Con Sentenza n. 16707, depositata l’08.08.2008, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la tenuta delle scritture contabili in cui i dati siano trascritti a matita. Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie ha giudicato la regolare tenuta di un registro Iva, le registrazioni così effettuate sono da considerarsi inesistenti e il contribuente non può invocare “l’incertezza della norma” allo scopo di evitare l’applicazione di sanzioni.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. MARRA ALFONSO LUIGI, nonchè l'Avv. M.A.L. in proprio, per legge domiciliati in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione.
Piazza Cavour; - ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uffici di quest'ultima domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli depositato il 28 dicembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2008 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso perchè la Corte, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza.
 
RITENUTO IN FATTO
 
che la Corte d'appello di Napoli, adita da A.A. al fine di conseguire l'equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici di cui alla L.R. Campania 15 marzo 1984, n. 11, per le famiglie che assistono gli invalidi non autosufficienti) instaurato, previa diffida alla P.A., dinanzi al TAR per la Campania con ricorso depositato nell'aprile 1999 unitamente alla istanza per la fissazione dell'udienza, con decreto del 28 dicembre 2004 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare alla ricorrente la somma di Euro 750,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonchè al rimborso delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario, liquidate in euro 165,00, oltre accessori;
che la Corte partenopea - rilevato che la ricorrente aveva atteso fino al 24 maggio 2000 per proporre l'istanza prelievo; considerato che la sentenza in primo grado non era stata ancora emessa e che il giudizio era ancora pendente in primo grado; rilevato ancora che, ai fini della determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo, non poteva tenersi conto, per il primo grado, del periodo che aveva preceduto la presentazione dell'istanza di prelievo; fissato in tre anni il periodo di tempo per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto - ha, per il periodo di irragionevole durata del processo in primo grado, quantificato in un anno e cinque mesi, liquidato in Euro 750,00 il danno non patrimoniale;
che per la cassazione di tale decreto l' A. e l'Avv. M. in proprio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 23 dicembre 2005, al quale ha resistito, con controricorso, l'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
che nel ricorso vengono denunciati come illegittimi: la ritenuta decorrenza della durata del processo innanzi al giudice amministrativo solo dalla data di presentazione dell'istanza di prelievo; la fissazione in tre anni del periodo di ragionevole durata del processo presupposto; la mancata correlazione di detta durata anche al periodo stragiudiziale di costituzione in mora della P.A.; la modestia dell'indennizzo liquidato e la mancata considerazione della spettanza dell'indennizzo medesimo secondo i parametri CEDU, anche in relazione al bonus forfettario, dovuto in ragione della materia previdenziale; il mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo con riferimento alla intera durata del processo presupposto (e non al solo periodo eccedente il termine ragionevole); la violazione o falsa applicazione di legge, per il mancato adeguamento ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo; la liquidazione in misura insufficiente ed arbitraria delle spese;
che deve essere accolta la censura afferente alla indebita considerazione della data della istanza di pre-lievo come momento che segna la decorrenza del periodo di durata del processo ascrivibile allo Stato, in quanto, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 23 dicembre 2005, n. 28507, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell'apprezzamento dell'entità del lamentato pregiudizio;
che deve parimenti essere accolta la censura afferente alla modestia della somma liquidata, avuto riguardo allo standard minimo annuo, corrispondente ad Euro 1.000,00, indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quale ammontare del ristoro del danno da irragionevole durata del processo, ed al quale il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsene, purchè in misura ragionevole;
che, infatti, non è sufficiente, per derogare in peius rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla non eccessiva entità del ritardo ingiustificato;
che, viceversa, devono essere dichiarate manifestamente infondate le censure afferenti:
(a) alla necessità di liquidare l'indennizzo con riferimento alla durata dell'intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all'art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1^, 7 gennaio 2008, n. 14);
(b) alla necessità di computare, nel processo della cui durata si discute, il tempo di formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi al riguardo richiamare i precedenti specifici di questa Corte (Sez. 1^, 23 gennaio 2007, n. 1455; Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7118): difatti, l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, stabilendo che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, fa chiaro ed esclusivo riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale e non permette di tenere conto, come la parte vorrebbe, anche del procedimento di carattere meramente amministrativo, quantunque abbia avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdi-zionale; inoltre, va sottolineato che quando la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria, ma non contribuisce alla definizione del processo, essendo invece preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa - ovvero è comunque pregiudiziale rispetto alla instaurazione del giudizio -, la relativa fase non appartiene al processo e di essa non può quindi tenersi conto ai fini del computo della ragionevole durata del processo stesso;
(c) alla fissazione in tre anni della durata ragionevole del processo presupposto in primo grado, avendo la Corte di merito motivatamente ritenuto di adottare lo standard CEDU di normale durata di un processo civile nel caso in esame, avuto riguardo al tipo di questioni in esso discusse, ed avendo per converso la ricorrente prospettato una durata inferiore adducendo profili astratti e non pertinenti al decisum;
che inammissibile è il ricorso sul quantum delle spese proposto in proprio dal difensore distrattario;
che, infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 20 ottobre 2005, n. 20321; Sez. 3^, 6 marzo 2006, n. 4972), alla quale il Collegio intende aderire, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore partecipa al processo e anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione, sicchè resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio con riferimento alla pronuncia sulle spese, quando essa, come nella specie, attenga alla loro adeguatezza in sede di liquidazione, poichè in questa ipotesi l'unica legittimata a sollevare doglianze in merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese;
che la censura, proposta dalla parte, attinente alla insufficiente liquidazione delle spese del giudizio, resta assorbita, dovendosi procedere comunque alla riliquidazione delle spese in ragione dell'accoglimento del ricorso;
che, quindi, in relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio dinanzi al TAR in due anni e otto mesi (durata complessiva dall'aprile 1999 al dicembre 2004, data di deposito del decreto della Corte d'appello in relazione a processo a quella data ancora pendente dinanzi al TAR, detratto il triennio) ed individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU - che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 1.000,00 ad anno il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto - non essendo valutabile la prospettata questione circa l'incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, che non risulta preteso anche nel giudizio di merito -, devesi riconoscere all'istante l'indennizzo forfettario complessivo di Euro 2.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio dei ministri: quanto al giudizio di merito, per l'intero, e, quanto al giudizio di cassazione, nella misura della metà, essendo il ricorso accolto solo in parte, compensandosi per la restante parte, con distrazione in favore del difensore antistatario;
che nessuna statuizione sulle spese deve invece essere emessa in relazione al ricorso proposto dall'Avv. M. in proprio, non avendo l'Avvocatura erariale svolto alcuna attività difensiva al riguardo.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Avv. M.A.L. in proprio; accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso di A.A.; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere ad A.A. la somma di Euro 2.700,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali - nell'intero guanto al giudizio di merito e per la metà in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell'Avv. Alfonso Luigi Marra, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 875,00 (di cui Euro 375,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 385,00 (di cui Euro 35,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2008.
 
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008