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Sezione di Barletta

 
   
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Cassazione penale, sezione IV, sentenza del 23 ottobre 2008, n. 39888
martedì 11 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Angela Lorusso

Lavoro – sicurezza – controllo – datore di lavoro
"In tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cass. 29.10.2003 n. 49492; Cass. 16.1.2004 n. 18638 riv. 228344; Cass. 12.4.2005 n. 20595 riv. 231370; Cass 16.11.2006 n. 41951 riv. 235540). È infatti il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza del lavoratore deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette."


Motivi della decisione
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza di appello ha riformato del tutto la sentenza di condanna di primo grado, dichiarando al contrario la assoluzione dell'imputato ... Come hanno ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33748 del 12.7.2005 (riv. 231679), confortando la giurisprudenza prevalente di legittimità (Cass. 9.6.2005 n. 28583; Cass. 20.4.2005 n. 6221; Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass. 9.6.1994 n. 9425; Cass. 9.2.1990n. 4333), in relazione al vizio previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congnitamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità. Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice.
Nella specie, la sentenza di appello, pur analizzando le risultanze probatorie in modo contenendo una motivazione ampia ed particolareggiato, è motivata in modo manifestamente illogico, e soprattutto contiene interpretazioni di diritto delle norme sulla sicurezza del lavoro del tutto in contrasto con la giurisprudenza costante dalla Corte di Cassazione, come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente.
Con i primi quattro motivi di ricorso, nonché con il settimo e l'ottavo, il P.G.presso la Corte di Appello di Venezia ha censurato sia per violazione di legge che per difetto di motivazione la ritenuta adozione "concreta" (anche se palesemente in difformità delle norme vigenti) degli obblighi di formazione, informazione vigilanza del lavoratore. Sostanzialmente nella motivazione della sentenza impugnata è stato ritenuto che il …, pur lavoratore apprendista, non aveva seguito alcun corso teorico, ma si era formato con l'esperienza diretta. Inoltre, era stato adeguatamente informato delle modalità di esecuzione della pulizia della "scorniciatrice". Infine, era stato affidato a lavoratore esperto, quale il ... che pertanto vigilava sul suo operato.
Ritiene il Collegio che le questioni non possono essere trattate disgiuntamente, ma vanno valutate, pur negli indispensabili riferimenti al fatto specifico, nel quadro complesso, in quanto, come è stato costantemente ritenuto, anche una diligente formazione ed informazione (che nella specie comunque non si ravvisano) non dispensa il datore di lavoro dagli obblighi di controllo e di vigilanza affinché il lavoratore, soprattutto se poco esperto perché apprendista, non corra il rischio di eventi lesivi.
Le norme fondamentali di riferimento sono, per l'informazione, l'art. 21 d. l.vo n. 626/1994, e, per la formazione, il successivo art. 22. La prima norma dispone, nella prima parte che "il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attivi la svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia". Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che il …, come da sua stessa ammissione, era stato informato sulla circostanza che la pulizia del macchinario dovesse avvenire dopo avere premuto il pulsante che ferma le frese in movimento. Tale informazione (tenuto anche conto di quanto espresso nel successivo art. 37), che, se riferita con particolare diligenza, tale da sensibilizzare il dipendente sui rischi dell'operare sul macchinario in movimento, potrebbe essere sufficiente, risulta invece inconsistente, se non accompagnata da una seria formazione sui pericoli dello svolgimento di un citato criterio di prudenza, e soprattutto in assenza di una seria vigilanza sull'operato del dipendente, come risulta essersi verificato nella specie.
Infatti, il successivo art. 22 d. l.vo n. 626 del 1994 dispone che "il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni". Il successivo art. 38 dello stesso decreto dispone un principio di carattere generale, attinente alla formazione adeguata dell'uso dei macchinari impiegati, e altro specifico riguardante le "conoscenze e responsabilità particolari" di attrezzature che possono causare maggiori rischi, anche a terze persone e in ordine alle quali il datore di lavoro deve curare che i lavoratori ricevano un addestramento adeguato e specifico. Nella specie, è pacifico che il ... , pur lavorando su macchinari pericolosi, tali da potere procurare grave danno alle persone, non ha ricevuto nessuna formazione, e non è certamente argomento convincente quello sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non esistevano "corsi specializzati", in quanto,come esattamente rilevato dal teste ... funzionario dello S.P.I.S.A.L. ciò non impediva al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose", come impone non solo la specifica norma sulla sicurezza, ma anche la norma generale di cui all'art. 2087 cod. civ., espressamente richiamata nel capo di imputazione.
Ma, l'argomento poi determinante in ordine al quale la sentenza impugnata fornisce una risposta del tutto illogica è la riduzione, per non dire l'annientamento, del dovere di vigilanza a carico del datore nei confronti del dipendente che lavora su macchine pericolose. Ammesso che vi sia stata informazione, e comunque essendo palese che noia vi è mai stata formazione del lavoratore in relazione alla normativa antinfortunistica, ciò che appare essere mancato del tutto è il controllo sull'osservanza da parte del lavoratore delle norme antinfortunistiche. Nella sentenza impugnata tale questione viene ridotta alla "non provata" esistenza di una prassi inosservante della disciplina antinfortunistica.
La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente sostenuto che, in tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cass. 29.10.2003 n. 49492; Cass. 16.1.2004 n. 18638 riv. 228344; Cass. 12.4.2005 n. 20595 riv. 231370; Cass 16.11.2006 n. 41951 riv. 235540). È infatti il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza del lavoratore deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette. Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Ne consegue che, nella specie, pur potendosi ravvisare una informazione, anche se superficiale, e sussistendo una totale assenza di formazione, e la mancanza di vigilanza, essendo risultata del tutto inadeguata quella operata dal ... che certamente non è valsa ad impedire la condotta imprudente del - , per ragioni che in questa sede non è necessario specificare, occorre una seria revisione dei principi affermati nella sentenza impugnata, che sono in violazione non solo della giurisprudenza di legittimità, ma anche e soprattutto delle norme speciali indicate e di quella generale di cui all'art. 2087 cod. civ.. Il quinto motivo di impugnazione riguarda l'inidoneità della condotta imprudente del dipendente ad interrompere il nesso di causalità ex artt. 40, comma 2, 41 e 42 cod. pen., non potendosi certamente dubitare che al verificarsi dell'evento abbia contribuito anche l'imprudenza.
Questa Corte ha costantemente ritenuto responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti o caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (ex plurimis Cass. 22.6.2005 n 38840; Cass. 25.9.1995 n. 10733). Nella specie, non solo l'insufficienza de lla formazione rendeva prevedibile una possibile condotta in violazione delle norme antinfortunistica, ma il tentativo di procedere ad un'operazione di pulitura in modo inosservante della disciplina antinfortunistica talvolta anche per mera fretta, avrebbe dovuto sensibilizzare il datore di lavoro ad un maggiore controllo, non potendosi certo ritenere del tutto imprevedibile l’azione incauta del ...
Il sesto motivo, inerente al giudizio di credibilità delle dichiarazioni della parte offesa è questione di merito, che comunque non appare avere rilievo nella fattispecie, e che è assorbito dalle precedenti valutazioni. Infatti, nella sentenza impugnata, il … è stato ritenuto non credibile solo per ciò che concerne una prassi di pulire la macchina mentre era in movimento, circostanza che non influisce sul dovere di vigilanza del datore di lavoro, che comunque non ha controllato, o fatto controllare, nell'episodio specifico, l'attenta esecuzione dell'opera di pulitura da parte del ...
Pertanto, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata a norma dell'art. 623 lett. e) cod. proc. pen., e il giudice di rinvio dovrà applicare i principi esposti in questa sentenza, che sono peraltro conformi all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte. La difesa, alla pubblica udienza, ha chiesto che la Corte di Appello esamini - se necessario - i motivi di appello attinenti alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.c.ed alla determinazione della pena, ritenuti assorbiti dall'accoglimento del principale motivo di appello, e cioè l'assoluzione dell'imputato. E’evidente che con la decisione di annulamento dovrà esaminare, in maniera gradata, tutti i motivi di impugnazione della sentenza primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia