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Sezione di Barletta

 
   
venerdì 29 marzo 2024 - ore 07:18
Cass. pen, Sez. V, Sent. 17 ottobre - 19 novembre 2008, n. 43224
giovedì 4 dicembre 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Non si configura l'aggravante del mezzo fraudolento per chi ha rubato l'auto limitandosi a prelevare le chiavi di accensione del veicolo dal cassetto aperto in cui erano custodite. Niente furto aggravato, dunque, ma ipotesi più lieve di furto d'uso. Questo perché il reo è entrato nella disponibilità delle chiavi in maniera casuale ed occasionale, dunque non fraudolenta. Il reato non è dunque più procedibile d'ufficio ma solo su querela di parte.

Cass. pen, Sez. V, Sent. 17 ottobre - 19 novembre 2008, n. 43224

Motivi della decisione

P. R. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione per i minorenni, in data 5.3.08, che ha confermato quella emessa dal locale g.u.p. il 21.5.07 con la quale è stato condannato, per il reato di furto pluriaggravato del furgone Ducato tg. omissis, commesso in omissis il omissis, ritenuta l'equivalenza della diminuente della minore età, alla pena di un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e 125 c.p.p., in relazione agli artt. 624, 625, 626 c.p. e 336 c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione per non avere la corte di merito derubricato il reato contestato da furto aggravato a furto d'uso, stanti le dichiarazioni del teste Po. S., responsabile della Comunità che ospitava il ricorrente, proprietaria del furgone in argomento, con conseguente improcedibilità per difetto di querela, attesa comunque l'insussistenza della aggravante del mezzo fraudolento essendosi il P. limitato a prelevare le chiavi di accensione del veicolo dal cassetto aperto in cui erano custodite.
In ogni caso - concludeva il ricorrente - l'atto presentato il 30.3.06 aveva un contenuto meramente dichiarativo, essendosi limitato il Po. a riferire all'autorità di polizia che il furgone era stato prelevato dal P., per cui mancava una chiara volontà che si procedesse nei confronti del colpevole.
Il ricorso è fondato.
Erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, che, come tale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 626 c.p., rende inapplicabile la fattispecie del furto d'uso.
Se ordinariamente l'uso da parte dell'autore di un furto, per aprire serrature o altri congegni di chiusura, di chiave non legittimamente venuta in suo possesso, concretizza il carattere della fraudolenza, avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, di solito improntato a una qualche escogitazione particolare del reo, tuttavia allorché la disponibilità della chiave venga al reo ad offrirsi casualmente ed occasionalmente, senza che egli abbia dovuto operare nulla più che prendere la chiave stessa ed usarla, il fatto esula dal concetto di fraudolenza e poiché nella specie il P., per impossessarsi del furgone Ducato, ha utilizzato la chiave di accensione semplicemente prelevandola dal cassetto del veicolo in cui era riposta, non v'è dubbio che non ne abbia acquisito la disponibilità in maniera fraudolenta, per cui detto comportamento non ha integrato gli estremi della aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. che rende perseguibile d'ufficio il reato di furto, secondo quanto prevede il comma 3 dell'art. 624 c.p..
Poiché è risultato pacifico che il P., qualche ora dopo essersi impossessato del furgone, ha consentito il ritrovamento del mezzo avendo incaricato la propria madre di avvisare il responsabile della casa famiglia, Po. S., circa la via dove era stato lasciato parcheggiato il veicolo, per cui la fattispecie in esame deve essere ricondotta in quella prevista dall'art. 626 c.p., e poiché il Po., responsabile della comunità ospitante il ricorrente, si è limitato a denunciare la sottrazione del veicolo, senza esprimere la volontà di perseguire penalmente il responsabile dell'impossessamento del furgone, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché, qualificato il fatto come violazione dell'art. 626 c.p., l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

P.Q.M.

La Corte, qualificato il fatto come violazione dell'art. 626 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.