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Sezione di Barletta

 
   
giovedì 25 aprile 2024 - ore 21:19
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 12.1.2009, n.13. Dott. Nicola Frivoli
domenica 18 gennaio 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Impugnativa di delibera di assemblea condominiale - convocazione - annullabilità - impugnabilità - decadenza

 In tema di impugnativa a delibera condominiale qualora la mancata convocazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta l’annullabilità della delibera condominiale e non la nullità, perciò da impugnare nel termine di trenta giorni previsto dall’art.1137, 3 comma c.c., in mancanza è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (cfr.Cass.S.U.7.3.2005, n.4806, Trib.Larino 04.02.2008, Trib.Trani 20.6.2008 n.184, Trib.Trani 29.12.2006 n.259, Trib.Bari 03.07.2007, n.1746, Cass.22/10/2000 n.697, Cass.civ., sez.II, 29/01/99, N.810).

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004
TRA
F. C., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. G. P., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di  procura a margine del ricorso ex art. 1137 c.c..
-RICORRENTE-
E
CONDOMINIO (omissis) IN BARLETTA, in persona dell’amministratore pro tempore, elett.te dom.to in Barletta al (omissis) presso e nello studio dell’Avv. T. D., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
OGGETTO: impugnativa a delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/10/2004, il sig. F. C.  conveniva innanzi a codesto Tribunale il Condominio di via (omissis) di Barletta al fine di sentire dichiarare illegittime le deliberazioni assembleari del 5/5/2003, 7/6/2003 e 4/7/2003, adottate dal predetto condominio relativamente alla ripartizione delle spese di installazione dell’ascensore condominiale. Il ricorrente deduceva che le delibere impugnate erano da dichiararsi invalide perché la ripartizione delle spese condominiali non venivano effettuate nel rispetto dei criteri degli artt.1220 e 1221 c.c.. Concludeva, nel merito chiedendo dichiararsi l’invalida delle delibere condominiali impugnate. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il contraddittorio alla prima udienza di comparizione del 18.1.2005, ove il condominio resistente impugnava in toto l’impugnativa alle delibere condominiali del ricorrente, e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La detta udienza di prima comparizione, veniva rinviata ai sensi dell’art.183 c.p.c., a quella del 14.6.2005.
A tale udienza il giudicante rinviava la causa all’udienza del 14.2.2006, con assegnazione dei termini di cui all’art.183 5° co. c.p.c..
A tale udienza il giudice rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3.7.2007.
Dopo diversi rinvii, il presente giudizio veniva assegnato, per mutamento tabellare, al GOT Avv.Nicola Frivoli, che all’udienza del 26.5.2008, dopo che le parti precisavano definitivamente le conclusioni, introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti termine di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato che snodo cruciale del presente giudizio, posto al vaglio dell’odierno giudicante, verte sul mancato rispetto dell’applicazione dei criteri da parte del consesso, di cui all’art.1220 e 1221 c.c., afferenti le delibere del 5/5/2003 e 7/6/2003, nonché per nullità delle delibere ridette oltre quella del 4/7/2003 per mancato invio dell’avviso di convocazione in capo alla ricorrente, sig.ra F. C..
In primis,  risulta del tutto infondata l’eccezione sollevata dalla F. in ordine alla detta mancata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese relative all’installazione dell’ascensore, per le delibere del 5/5/2003 e 7/6/2003, deliberate dal Condominio-resistente.
Infatti, da un attento esame delle delibere impugnate a dalla documentazione prodotta in atti, risulta che i criteri adottati dal menzionato consesso sono sicuramente nel rispetto sia dei criteri sanciti dal codice civile e dal regolamento condominiale.
Invece, in ordine alla delibera del 4/7/2003, con la medesima non è stato violato in assoluto l’art.1136 1° co. c.c., poiché tale norma si applica con riferimento all’assemblea nella prima convocazione, di contro nella presente fattispecie il Condominio di via  (omissis), si è riunito nella predetta assemblea in seconda convocazione, perciò la menzionata disposizione non è in assoluto applicabile.
Va rigettata anche l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata notificata dell’avviso di convocazione in capo alla ricorrente, atteso che tale impugnativa rientra nell’alveo dei motivi di annullabilità e non di nullità, alla luce di un’ormai costante e granitico orientamento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, secondo cui:”……la mancata convocazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta,…….l’annullabilità della delibera condominiale…. Non la nullità, perciò da impugnare nel termine di trenta giorni previsto dall’art.1137, 3 comma c.c……, in mancanza è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (cfr.Cass.S.U.7.3.2005, n.4806, Trib.Larino 04.02.2008, Trib.Trani 20.6.2008 n.184, Trib.Trani 29.12.2006 n.259, Trib.Bari 03.07.2007, n.1746, Cass.22/10/2000 n.697, Cass.civ., sez.II, 29/01/99, N.810).
Perciò l’atto di impugnativa delle delibere condominiali è stato notificato in data 22/10/2004, ovvero ampiamente oltre i termini previsti dall’art.1137 co.3°, c.c., per la dichiarazione dell’annullabilità delle stesse.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, la domanda va rigettata in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni ut supra e, per l’effetto, le delibere impugnate sono efficaci e valide.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. F. C. contro il Condominio di via (omissis), di Barletta, in persona del suo amministratore pro tempore , così provvede:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del difensore del Condominio-resistente dichiaratosi distrattario delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 1.800,00 di cui € 800,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre spese 12,50% ex art. 14 T.F., CAP e  IVA come per legge.
Barletta, lì 12/1/2009                                                          
        IL GIUDICE
               Avv. Nicola Frivoli