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Sezione di Barletta

 
   
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Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 23.1.2009, n. 23. Dott. Nicola Frivoli
sabato 28 febbraio 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Contratti per adesione e mediante sottoscrizione di formulari - sottoscrizione dell'aderente

Laspecifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell’accettante, è prevista dall’art. 1341 c.c., per i negozi a relazione imperfetta, che implicano la predisposizione di clausole da parte di un contraente, approvate dall’altro con un mero atto di adesione e il perfezionamento della pattuizione mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati da un contraente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti con la propria clientela.


 
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13407 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004
TRA
AGENZIA IMMOBILIARE (omissis), elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. T. D. B., che la  rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
-ATTRICE-
E
 
N. G. E P. F., elett.te dom.ti in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio degli Avv.ti G. R. e G. T., dai quali sono rappresentati e difesi  in virtù di  procura a margine della  comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
-CONVENUTI-
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2004, l’Agenzia Immobiliare (omissis) e conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, i sigg.ri N. G. e P. F. al fine di sentir accertare l’avvenuta risoluzione del contratto di mediazione per inadempimento contrattuale degli odierni convenuti e, per l’effetto, condannare gli stessi, al pagamento del mancato guadagno quantificato in € 2.788,86 a titolo di provvigione nella misura del 2% nonché dell’ulteriore danno sofferto dall’attrice nella misura da determinarsi in via equitativa in virtù dell’ulteriore guadagno che l’agenzia avrebbe ottenuto per la vendita dell’immobile ad un prezzo superiore rispetto a quello convenuto il tutto con interessi e rivalutazione. In via subordinata si chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della provvigione maturata a seguito della proposta di acquisto sottoscritta dai convenuti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/11/2004 si costituivano i convenuti contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto e in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell’attrice al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore dei convenuti a titolo di risarcimento dei danni per la carente opera di mediazione svolta. Con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di prima comparizione del 16/11/2004 il giudicante rinviava la causa all’udienza di prima trattazione.
Successivamente la causa veniva rinviata ai sensi dell’art. 184 c.p.c..
All’udienza del 29/11/2005 venivano concessi i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori ed in seguito il Giudice si riservava.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 19/06/2006 il giudicante ammetteva le prove orali e rinviava per l’assunzione all’udienza del 23/03/2007.
Completata l’attività istruttoria, all’udienza del 28/09/2007, il giudicante ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 09/06/2008.
A tale udienza il giudicante introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
E’ opportuno, entrando nel merito della controversia de quibus, sottolineare come il quid della vicenda verta esclusivamente su di una presunta insussistenza del credito, atteso che i convenuti ritengono che nulla sia dovuto all’agenzia attrice.
Orbene, non può non rilevarsi come il dispiegarsi delle fasi processuali nonché la sussistenza di idonea documentazione in atti, abbia dimostrato la parziale fondatezza della domanda di parte attrice, dal momento che la stessa ha fornito adeguate prove a sostegno parziale della propria domanda.
Ebbene, dalla documentazione in atti nonché dalle risultanze degli espletati interrogatori formali, emerge che i convenuti abbiano conferito all’agenzia immobiliare incarico professionale finalizzato alla vendita di un immobile di loro proprietà sito in Barletta alla via (omissis). Con riferimento al documento di conferimento di incarico per la vendita dell’immobile di proprietà dei convenuti si pattuiva che gli stessi si impegnavano a riconoscere e a versare all’agenzia una provvigione dell’1% oltre IVA nonché a corrispondere alla stessa agenzia il doppio di quanto convenuto al verificarsi di determinate situazioni.
Tali ultime circostanze risultano estremamente rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia; l’opponente infatti, sottoscrivendo i documenti di conferimento di incarico ha attribuito piena validità agli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Per univoco orientamento giurisprudenziale” la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell’accettante, è prevista dall’art. 1341 c.c., per i negozi a relazione imperfetta, che implicano la predisposizione di clausole da parte di un contraente, approvate dall’altro con un mero atto di adesione e il perfezionamento della pattuizione mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati da un contraente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti con la propria clientela…”( Cass. 26/01/1987, n. 713 ).
Dall’esame delle testimonianze rese nel corso dell’istruttoria espletata, e alla luce di quanto affermato, l’odierno giudicante non può che ritenere che il documento di conferimento dell’incarico attribuisce, inequivocabilmente, piena validità al documento stesso posto a base della pretesa creditoria avanzata da parte attrice. Infatti dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio risulta che parte attrice ha correttamente adempiuto all’incarico conferitogli.
Non trascurabile, infine, risulta la circostanza, che parte attrice abbia portato a termine l’incarico conferitogli fornendo ai convenuti la possibilità di vendere l’immobile di loro proprietà con conseguente diritto alla provvigione.
In virtù di quanto innanzi detto va quindi dichiarato risolto il contratto di mediazione per inadempimento contrattuale dei sigg.ri P. F. e N. G. e per l’effetto gli stessi vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’agenzia attrice della somma di € 2.788,86.
Non può essere, invece, accolta l’ulteriore domanda formulata da parte attrice in ordine alla condanna dei convenuti al pagamento del danno subito da determinarsi secondo equità.
Il presente giudicante, infatti, ritiene che parte attrice nel presente giudizio, non abbia provato di aver subito un danno non patrimoniale che va quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per “ ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare “ ( c.f.r. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259 ).
La liquidazione del danno secondo equità è, peraltro, l’unica forma possibile di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità “sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico” (c.f.r. Cass. sent. n. 8827/2003; Cass. Civ. n. 20324 del 20/10/2005; Cass. Civ. sez. III 07/11/2003 N. 16716).
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, essa non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che dalle risultanze processuali è emerso che parte attrice ha correttamente esercitato la propria attività di mediazione in conformità a quanto previsto dagli accordi posti in essere tra le parti.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, la domanda attrice va parzialmente accolta e le doglianze di parte convenuta sono infondate.
Le spese seguono la soccombenza seppure nella misura del 50% in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda attrice.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Agenzia Immobiliare (omissis) contro N. G. e P. F., così provvede:
1)      Accoglie parzialmente la domanda attrice;
2)      Per l’effetto, va dichiarato risolto il contratto di mediazione per inadempimento contrattuale dei sigg.ri P. F. e N. G.;
3)      sempre per l’effetto si condannano i sigg.ri P. F. e N. G., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’agenzia attrice, della somma di € 2.788,86;
4)      rigetta l’ulteriore domanda formulata da parte attrice per le ragioni ut supra;
5)      Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta per le ragioni esposte in motivazione;
6)      Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi distrattario, delle spese della presente procedura che liquida in € 691,00 di cui € 41,00 per esborsi, € 250,00 per diritti, € 400,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., CAP e  IVA come per legge.
Barletta, lì 21/01/2009                                                                       
      IL GIUDICE
            Avv. Nicola Frivoli