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Sezione di Barletta

 
   
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Cassazione Penale, sez. VI, sent. del 4 marzo 2009 n. 9874
domenica 22 marzo 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

La nuova disciplina in materia di detenzione degli stupefacenti, introdotta per effetto della legge 21 febbraio 2006, n. 49 che ha apportato modifiche al D.P.R. 309/1990, nel cancellare la differenza tra droghe pesanti e leggere ha reso, di fatto, inapplicabile la continuazione del reato (ex art. 81 c.p.).
In particolare la riforma, nel sopprimere la distinzione tabellare tra droghe "leggere" e droghe "pesanti", ha necessariamente mutato il trattamento sanzionato da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, imponendo oggi di trattare il reato come unico e, dunque, di considerate il trattamento sanzionatorio in un'ottica più favorevole rispetto al passato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta Penale
Composta dai Signori:
dott. Giovanni De Roberto - Presidente
dott. Francesco Serpico - Consigliere
dott. Nicola Milo - Consigliere
dott. Luigi Lanza - Consigliere
dott. Domenico Carcano - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(Omissis), (...), avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Febbraio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla entità delle sanzioni.

Considerato in fatto e in diritto

L'imputato ricorre avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione di condanna, in data 1 giugno 2005 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, anche per il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90, con irrogazione, per tale titolo, della sanzione finale di anni 4 di reclusione ed Euro 14 mila di multa, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente del rito (fatti del 10 novembre 2004).
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato invoca la nuova disciplina in materia, che, per effetto della legge 21 febbraio 2006 n.49 (G.U. 27 febbraio 2006), ha cancellato la differenziazione tra droghe leggere droghe pesanti, così rendendo inapplicabile la continuazione ex art. 81 capoverso Cod. Pen. in ipotesi, come nella specie, di simultanea detenzione di sostanze pesanti e leggere (cocaina, Hashish e metadone).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta comunque l'eccessività dell'aumento fissata nella misura di mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa per il reato satellite.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo di ricorso.
La doglianza va infatti riconsiderata (cfr. in termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) alla stregua delle profonde modificazioni introdotte dal D.L 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. La riforma, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti", ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della legge novellata, l'art. 73, nei commi 1 e 4 prevedeva diverse figure di reato, in considerazione della diversità dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe "pesanti" e droghe "leggere"), pertanto, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. L'avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato.
Tale limite, in relazione al più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame derivato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) non comporta che il giudice dell'appello sia tenuto "ad adeguarsi" (riducendo la pena) nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena - base nel minimo edittale previgente.
La Corte rileva tuttavia (cfr. negli stessi termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) che non può trascurarsi il fatto che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista, non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto.
Per tali ragioni non è da escludere che il giudice dell'appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al fatto concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l'imputato, avuto riguardo alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
La sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo giudizio, che tenga conto del principio di diritto affermato, in punto di trattamento sanzionatorio, limitatamente alla ritenuta continuazione "interna", nonché alla misura della pena.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione "interna", nonché alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.