Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
giovedì 18 aprile 2024 - ore 20:16
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 19.2.2009, n.75. Dott. Nicola Frivoli
domenica 29 marzo 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Opposizione a decreto ingiuntivo - procura alle liti conferita da legale rappresentante di persona giuridica - illeggibilità della sottoscrizione

 

Nel corso di un giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo va rilevato che l’illegibilità della firma del conferente la procura alle liti apposta, in calce o margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per i tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina la nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile ; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione si verifica invalidità della procura e inammissibilità dell’atto cui accede. ( c.f.r. Cass. III Sez. 22/06/2006 n. 14449; in tal senso Cass. Sez. Unite 07/03/2005 n. 4816; Cass. Sez.Unite 07/03/2005 n. 4814 e 4810).

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI

Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2001
TRA
F. V. S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, elett.te dom.ta in Barletta alla (omissis) ( c/o Avv. I. S.) presso e nello studio dell’Avv. I. M., dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. E. A. del Foro di Milano in virtù di  procura a margine dell’atto di citazione
-OPPONENTE-
E
G. T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. F. M. S., che la rappresenta e difende in virtù di  procura a margine del ricorso per ingiunzione
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26/07/2001, la F. V. s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2001 emesso il 15/05/2001, con il quale il Tribunale di Trani sez. Distaccata di Barletta le aveva ingiunto di pagare all’odierna opposta la somma di £ 9.784.680 oltre interessi e spese di procedura per il mancato pagamento di fatture. L’opponente contestava la pretesa fatta valere deducendo, in via preliminare, la nullità del ricorso per difetto di procura conferita al difensore, eccepiva, altresì, l’incompetenza territoriale del giudice adito; nel merito eccepiva l’intervenuta prescrizione di quanto preteso ai sensi dell’art. 2951 c.c. ed infine contestava l’an ed il quantum di quanto dovuto. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
L’opposto si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/12/2001 richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente vittoria di spese.
All’udienza del 17/12/2001, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 31/12/2001, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la trattazione all’udienza del 20/05/2002.
Successivamente venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c. e all’udienza del 13/10/2003 il giudicante si riservava. Con ordinanza resa in data 23-24/12/2003 il giudicante ammetteva le prove testimoniali e rinviava per l’assunzione all’udienza dell’11/10/2004. Completata l’assunzione delle prove testimoniali, all’udienza del 24/09/2007 il giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 09/06/2008.
A tale udienza il giudice introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va rilevato come l’eccezione relativa alla nullità della procura con conseguente nullità del ricorso per ingiunzione e di tutti gli atti successivi non può essere accolta.
Un consolidato e radicato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che “ l’illegibilità della firma del conferente la procura alle liti apposta, in calce o margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per i tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina la nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile ; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione si verifica invalidità della procura e inammissibilità dell’atto cui accede “ ( c.f.r. Cass. III Sez. 22/06/2006 n. 14449; in tal senso Cass. Sez. Unite 07/03/2005 n. 4816; Cass. Sez.Unite 07/03/2005 n. 4814 e 4810 ).
Orbene, in virtù di quanto innanzi detto e dalla documentazione in atti si rileva che alcuna ipotesi di nullità può essere ravvisata nel caso di specie.
Allo stesso modo non può essere ritenuta meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare sollevata da parte opponente in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale. Posto ciò, nella fattispecie in esame, tale questione pregiudiziale non va accolta per le ragioni di seguito esposte. 
L’art. 20.c.p.c. recita testualmente che “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”. Orbene un consolidato orientamento giurisprudenzialestabilisce che” per stabilire il foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre avere riguardo al luogo ove doveva essere adempiuta l’originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l’inadempimento” ( c.f.r. Cass. 14/06/1999 n. 5832 ); in virtù di quanto innanzi detto, il legislatore ha riconosciuto, con il dettato normativo sancito dall’art. 20 c.p.c. la facoltà di radicare la causa nel luogo in cui l’obbligazione è sorta e/o dove deve essere eseguita. Nel caso de quo, da quanto emerge dagli atti prodotti in giudizio, Barletta è l’unico luogo in cui si è concluso il contratto in quanto nessuna prova è stata fornita dall’opponente in ordine ad una sottoscrizione del contratto avvenuta non in Barletta. Nel merito dall’attività istruttoria espletata e soprattutto dalla documentazione prodotta in atti si evince non può essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.  
Da ultimo, codesto giudicante ritiene che parte opponente non abbia provato l’assunto di mancata esecuzione del contratto e non corretto adempimento dello stesso.
Orbene per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte ( c.f.r. Cass. 25/09/1998 n. 9592; Cass. 03/04/1992 n. 4118 )”. Alla luce di quanto innanzi, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente si ritiene che affinché ”un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” ( c.f.r. Cass. 16/10/1998 n. 10247 ).  Nel caso de quo, da un attento esame della documentazione prodotta in atti, nonché dall’esame delle prove orali assunte non si evincono circostanze che smentiscono l’assunto difensivo di parte opposta.  
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione al decreto ingiuntivo è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate.
Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il decreto ingiuntivo n. 150/2001 viene qui confermato e munito di formula esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla F. V. s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione contro la G. T. s.r.l. in persona del l.r.p.t., così provvede:
1)      Rigetta l’opposizione;
2)      Per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 150 del 2001, emesso in data 15/05/2001, dal Tribunale di Trani sede distaccata di Barletta, e lo munisce di formula esecutiva;
3)      Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta delle spese della presente procedura che liquida in € 1.857,92 di cui € 57,92 per esborsi, € 800,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 19/02/2009                                                                           
       IL GIUDICE
               Avv. Nicola Frivoli