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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n.28
martedì 7 aprile 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2008;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
 
Emana il seguente regolamento:
 
Art. 1.
 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e' sostituito dai seguenti:
 «2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei
risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche', limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
 2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2009
 
 NAPOLITANO
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
 Scajola, Ministro dello sviluppo economico
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 176