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Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/01/2009, n. 60
lunedì 20 aprile 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Per valutare la sussistenza della responsabilità dell'avvocato per colpa professionale occorre aver riguardo alla natura ed ai limiti dell'incarico conferito. In particolare, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, il mandato a trattare in via stragiudiziale si esaurisce con la formulazione, da parte dell'assicuratore, di un'offerta risarcitoria. Una volta comunicata al cliente tale offerta, il professionista ha completamente adempiuto la propria obbligazione, non essendo pertanto tenuto allo svolgimento di alcuna ulteriore attività interruttiva della prescrizione senza che gli venga conferito un successivo mandato ad litem.

 

Corte di Appello di Firenze
Sentenza 13 - 19 gennaio 2009, n. 60
FATTO E DIRITTO
Il S. nell'estate del 1196 subì in Grecia un incidente stradale, mentre era alla guida di una moto, con danni al veicolo e alla persona (fratture multiple facciali sn. alla mandibola, al seno mascellare e all'osso zigomato).
Egli si rivolse all'avv. F.V. per farsi assistere nella trattativa volta ad ottenere il ristoro del danno; ma l'avvocato si limitò a scrivere otto lettere alla Compagnia assicuratrice dell'altro conducente, e alle due compagnie assicurataci del rischio infortuni.
Nella citazione, il S. lamentava che l'avvocato avesse lasciato decorrere i termini prescrizionali, facendo così prescrivere il diritto al risarcimento dei danni. Chiedeva pertanto la condanna del legale al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.
L'avv. V. si costituiva negando ogni responsabilità, ed asserendo che la compagnia assicuratrice della controparte aveva fatto pervenire in data 19/3/1999 una offerta risarcitoria che non era stata accettata dal S. Di conseguenza aveva cessato ogni attività stragiudiziale. In subordine chiedeva che, tenuto conto del fatto che il S. era privo di casco e che dai verbali era individuabile un suo concorso di colpa, il risarcimento fosse liquidato in misura ridotta rispetto alla domanda, tenendo altresì conto dei più bassi standard risarcitori delle Corti greche. Il primo giudice accoglieva la domanda relativamente al danno conseguente al mancato indennizzo da parte delle due compagnie assicuratrici del rischio infortuni, sul presupposto che la prescrizione si fosse verificata tra il 1997 e il 1998 per incuria professionale dell'avv. V.
Negava il risarcimento per il mancato indennizzo da parte della compagnia assicuratrice dell'altro conducente, sostenendo la mancanza di allegazione della causa della responsabilità professionale, nonché della prova che il diritto fosse prescritto. L'appello riguarda tale ultimo punto.
In proposito le Corte rileva che il S. fin dalla citazione ebbe ad individuare nella mancanza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, la fonte della responsabilità del legale.
Né il Giudice può fondatamente asserire che la domanda non può essere accolta non avendo la parte allegato le norme greche regolatrici della prescrizione, in quanto è onere del Giudice ricercare e applicare la normativa straniera.
Oltretutto, in proposito risulta dalle informative assunte tramite il Consolato che il periodo di prescrizione in Grecia è di due anni.
Ne consegue che la prescrizione si verificò nell'agosto 2000, e cioè diciassette mesi dopo l'offerta da parte della Compagnia assicuratrice (e dopo due anni dall'ultima richiesta interruttiva del 4/8/1998).
Per accertare la responsabilità del professionista occorre allora valutare la natura dell'incarico ricevuto: ed è lo stesso attore a dichiarare di aver dato al legale soltanto un mandato stragiudiziale per una trattativa con le Compagnie.
Il legale asserisce che - dopo la proposta della compagnia responsabile per il veicolo investitore - egli si disinteressò della questione, non avendo il S. accettato l'offerta, né avendogli conferito mandato difensivo giudiziale. Di fronte a tale comportamento, il S. avrebbe dovuto provare l'oggetto e i limiti dell'incarico stragiudiziale, e in particolare avrebbe dovuto provare che esso travalicava i limiti di una attività di ricerca di documenti, e di un tentativo di accordo. Soprattutto avrebbe dovuto provare che l'incarico conservativo dei diritti doveva permanere anche oltre la iniziale trattativa stragiudiziale. Non risulta neppure che dopo il marzo 1999 - in pendenza del termine di prescrizione - il S. e il V. abbiano avuto ulteriori rapporti professionali, né che il S. abbia chiesto al legale di continuare le trattative.
L'inerzia del S., il quale soltanto nel 2001 conferì mandato difensivo ad un diverso legale, rende legittimo il comportamento del V., il quale - di fronte al rifiuto ad accettare l'offerta risarcitoria, disgiunto da nuove istruzioni o da un preciso mandato ad agire in giudizio - ritenne esaurito il proprio incarico stragiudiziale. Di conseguenza la prescrizione, verificatasi diciassette mesi dopo tale momento, non può essere considerata come fonte di responsabilità professionale del V.
L'appello va pertanto respinto.
La reiezione concerne anche la liquidazione delle spese di primo grado che appare correttamente decisa e motivata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto M.S. avverso la sentenza n. 758/05 del Tribunale di Arezzo, nella contumacia dell'appellato F.V., respinge l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Così deciso in Firenze il 13 gennaio 2009.
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2009.