Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
venerdì 19 aprile 2024 - ore 11:17
Tribunale di Savona, sentenza del 19/3/2009 (depositata il 2/4/2009), n. 354
giovedì 25 giugno 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l'accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Tribunale di Savona
Giudice dott. Marco Rossi
 
L’imputato &&& MARCELLO, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva ritualmente citato a giudizio per l’udienza del 27/11/2008 per rispondere del reato in epigrafe trascritto. L’imputato assisteva libero al processo. Era aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie che erano ammesse. Erano prodotti documenti ed escussi I testi presenti. Il processo era quindi rinviato al 19/3/2009 per l’esame dei testi della difesa.
Il 19/3/2009, la difesa rinunciava all’esame dei propri testi, era acquisita con il consenso delle parti la consulenza redatta dal dr. Pellegrino e, conclusa l’istruttoria dibattimentale, le parti procedevano a discussione concludendo come in epigrafe trascritto.
*   *   *
L’articolo 187 C.d.S. è stato oggetto di ripetuti interventi legislativi, ma la struttura fondamentale della norma non è stata alterata dal 2003 ad oggi.
La condotta sanzionata indicata al primo comma della norma è la “guida in stato di alterazione psico-fisica” a seguito della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il terzo comma dell’art. 187 C.d.S. indica poi le modalità attraverso le quali si debba accertare quando una persona sia in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. La disposizione stabilisce che gli agenti operanti, quando abbiano il “ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, procedano ad accompagnare il conducente del veicolo “presso strutture sanitarie fisse o mobili ... ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate”, per procedere a due attività: il prelievo di campioni di liquidi biologici e la visita medica. Il prelievo di campioni di liquidi biologici è finalizzato all’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, mentre la visita medica ha l’evidente scopo di appurare lo “stato di alterazione psico-fisica”.
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull’art. 187 C.d.S. ed ha evidenziato la distinzione tra tale norma e la disposizione di cui all’art. 186 C.d.S. (Cass. 1152/2006). Infatti, l'art. 187 C.d.S. prevede espressamente prelievi di campioni di liquidi biologici sulla persona del conducente stabilendone le modalità, mentre l'art. 186 C.d.S. dispone ch l’effettuazione dell’alcooltest sia solo facoltativa (Cass. 20247/2006). La Corte ha quindi concluso che, ove il comportamento del conducente fermato evidenzi la sussistenza di elementi indiziari tali da far ritenere possibile la presenza di alterazione psico-fisica, qualora non venga effettuato l'accompagnamento del fermato presso strutture pubbliche per effettuare l'esame su liquidi biologici, non si possa configurare la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. (Cass. n. 7339/2003). Deve quindi escludersi la possibilità di desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici (Cass. n. 7339/2003; Cass. 47903/2004) proprio per l’esplicita previsione normativa della necessità di procedere ad accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate, ricorrendo una ipotesi di disciplina della prova di natura “formale” (Cass. 22822/2006).
Quanto alla legittimità del prelievo di liquidi biologici la Corte di Cassazione ha poi affermato almeno due rilevanti principi che vanno esaminati unitamente alle pronunzie in merito emesse dalla Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione ha precisato che i motivi per i quali gli agenti operanti possono accompagnare il conducente del veicolo per procedere al prelievo di liquidi biologici vanno intesi in senso lato, poiché “l'espressione utilizzata dall'art. 187 del C.d.S. a proposito dei presupposti in relazione ai quali si procede all'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope” è particolarmente ampia, con possibilità di verificare le affermazioni del fermato, di considerare i fatti a seguito dei quali si è proceduto all’accertamento, di valutare la gravità dell’eventuale incidente nel quale lo stesso è stato coinvolto e le conseguenze fisiche che abbia subito (Cass. 26783/2006). Si ritiene, ad esempio, che le certificazioni del medico di pronto intervento e le osservazioni da questi formulate costituiscano presupposti per poter avviare il soggetto fermato ad una struttura pubblica per gli esami tossicologi (Cass. 20247/2006). La Corte ha poi indicato che il prelievo effettuato a fini diagnostici, anche diversi da quelli prettamente connessi all’accertamento dello stato psico-fisico del fermato in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., ed i relativi risultati sono utilizzabili per la prova della sussistenza del reato, senza che abbia rilievo l’assenza di consenso dell’interessato (Cass. 22599/2005) in applicazione di un principio di carattere generale già espresso dalla Corte (Cass. n. 10958/1999). Inoltre, è pacifico che tutti i referti ed i certificati medici siano documenti, acquisibili e comunque utilizzabili a norma dell'art. 234 c.p.p. (Cass. n. 2270/1998; Cass. n. 3259/1998; Cass. n. 6008/2005). La Corte Costituzionale ha poi superato il problema della natura del prelievo di materiale biologico, sostenendo come la disciplina dell'art. 187 C.d.S. si ispiri ai principi generali in tema di trattamento sanitario non coattivo ed obbligatorio, individuabili in base agli artt. 2 e 32 Cost., e concludendo che è lecito al giudice ed alla polizia giudiziaria attuare restrizioni della libertà personale, nei limiti stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali alla vita, all’incolumità personale ed al rispetto della dignità della persona nei termini normativamente previsti (Corte Cost. Ordinanza 306/2001; Corte Cost. n. 238/1996; Corte Cost. 194/1996; Corte Cost. 218/1994).
Esposto brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale afferente la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario ribadire come lo stato di alterazione del conducente deve essere accertato nei modi previsti dallo stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendosi la possibilità di ricorrere ad elementi sintomatici esterni. Ed invero, l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche sia in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze, sia alla relativa visita medica.
Sussistono poi ulteriori problematiche in ordine al campionamento del materiale biologico, agli esami da condurre sullo stesso ed alla lettura degli esiti delle analisi.
Quanto al campionamento del materiale biologico esistono diversi protocolli operativi sia per l’accertamento preliminare, sia per l’accertamento clinico tossicologico, sia per la visita medica, sia per il prelievo di campioni biologici, sia per l’effettuazione delle analisi, sia per la valutazione dei risultati.
Quanto agli esami sul materiale biologico campionato è possibile che le analisi, soprattutto se eseguite con test rapidi, forniscano dei “falsi positivi”, cioè indichino la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o loro residui, a fronte della non assunzione di alcunché. Risulta quindi necessario che il campione di materiale biologico venga custodito con possibilità di ripetere le analisi. Ed invero, la conservazione di un campione di riscontro è oggi pratica costantemente seguita da tutti i laboratori o centri di analisi, che custodiscono il materiale biologico per sei, dodici o più mesi.
Invero, ad i test di screening o primo livello (test rapidi, test di screening) andrebbero fatti seguire dei test di secondo livello, normalmente utilizzati per le sostanze stupefacenti, attraverso esami più approfonditi quale quello cromatografico unito a quello spettrometrico di massa.
Quanto agli esiti delle analisi si osserva poi che gli stessi assumono significati diversi in funzione del tipo del materiale biologico campionato. Infatti, le determinazioni analitiche eseguite sul sangue, ove positive, sono correlabili alla possibile assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope avvenuta nell’arco di alcune ore, mentre, ove si utilizzino le urine, l’analisi positiva risulta indicativa di una assunzione che può essere avvenuta ore o giorni prima del prelievo (sino a 27 giorni persistono tracce di cannabinoidi e sino a 72 ore persistono tracce di metaboliti della cocaina). Diverso è l’arco temporale nel quale le sostanze stupefacenti o psicotrope producono stati di alterazione psico-fisica.
Il legislatore ha quindi previsto la necessità di sottoporre la persona fermata a “visita medica”, proprio per poter collegare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope alla sussistenza di una alterazione psico-fisica alla stessa riconducibile.
Assumono quindi centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
*   *   *
Risulta, nel caso in esame che &&& MARCELLO, a seguito di incidente stradale, sia stato ricoverato il 16/4/2006 presso l’Ospedale San Paolo di Savona con trauma all’occhio sinistro con lesione corneale. La dinamica del sinistro è stata riportata dal teste Chiarlone Fulvio della Polizia di Stato, Polstrada di Mondovì: l’imputato, alla guida della propria vettura, perdeva il controllo dell’auto in una curva e terminava la corsa all’interno di un’area di sosta ove era fermo un motociclista che veniva investito. &&& MARCELLO veniva quindi ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona e poi nel reparto di oculistica.
Sono state prodotte dal Pubblico Ministero le analisi effettuate sull’imputato presso l’Ospedale San Paolo di Savona a seguito del sinistro stradale oggetto di giudizio. Le analisi sono state seguite su un campione di urina e sono state effettuate con metodo enzimatico, procedendo ad analisi di primo livello, con confezionamento e conservazione di un campione di liquidi biologici per poter procedere ad analisi di secondo livello. Le analisi hanno dato esito positivo agli oppiacei e sono risultate negative per metaboliti della cocaina, cannabinoidi, anfetamine, barbiturici, benzodiazepine e creatinina.
La difesa dell’imputato ha prodotto delle analisi di secondo livello (screening radioimmunologico con gas cromatografia e spettrometria di massa) effettuate l’8/5/2006 su campioni di capelli di &&& MARCELLO per la ricerca di metaboliti degli oppioidi e della cocaina. L’analisi fornita dalla difesa ha dato esito negativo.
E’ stata acquista sull’accordo delle parti la consulenza redatta dal dottor Pellegrino relativa alle modalità di effettuazione delle analisi, alla presenza di falsi positivi nelle analisi di primo livello ed al metabolismo degli stupefacenti nell’organismo.
E stato, inoltre, escusso quale teste &&& Vittorio, zio del’imputato, docente universitario esperto di laboratorio. Il teste ha riferito sia in merito alla inattendibilità delle analisi di primo livello, quanto alla possibile presenza di falsi positivi, sia in merito alla incompatibilità delle condizioni psicofisiche del nipote con la pregressa assunzione di stupefacenti. Il teste, in particolare, ha riferito come, a seguito della lesione all’occhio, il nipote fosse stato sottoposto ad accertamenti oculistici specifici e come i sanitari non avessero riscontrato alcuna anomalia ed in particolare avessero escluso la presenza di pupille miotiche (sintomo tipico della assunzione di oppiacei). Il teste, infine, ha dichiarato che il nipote, a seguito del sinistro, si era sottoposto a plurimi controlli per rilevare tracce di oppiacei, sempre risultati negativi.
Si deve quindi concludere, nel caso in esame, che, da un lato, l’esame sui campioni di liquidi biologici condotto esclusivamente sulle urine, con metodologia di primo livello, non possa ritenersi attendibile (soprattutto alla luce del successivo esito negativo di una analisi di secondo livello, seppur condotta su un campione biologico diverso) e, dall’altro, manchi del tutto la sottoposizione dell’imputato alla “visita medica” prevista dall’art. 187 C.d.S.. Tale ultima circostanza risulta particolarmente pregnante, perché, anche ove si volesse ritenere provata la presenza di residui di sostanze stupefacenti nei campioni biologici prelevati all’imputato, l’istruttoria dibattimentale non ha fornito alcuna prova utile a collegare tale evenienza alla sussistenza di una alterazione psico-fisica alla stessa riconducibile.
Si osserva, da ultimo, che la perdita di controllo di una vettura in curva, con sbandamento ed impossibilità di guidare il veicolo, da un lato, può essere imputabile a varie ipotetiche cause alternative rispetto alla ipotesi di accusa (eccessiva velocità del mezzo, presenza di fondo stradale inadeguato, imperizia del conducente) e, dall’altro, rappresenta nell’ambito dei sinistri stradali una fattispecie frequente.
L’imputato va quindi assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
visto l’art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
MARCELLO dal reato ascrittogli perché il fato non sussiste.
Savona, 19/3/2009