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Sezione di Barletta

 
   
mercoledì 9 ottobre 2024 - ore 04:41
Tribunale di Trani, sez. dist. di Barletta, sentenza del 25/01/2010, n.30
domenica 28 febbraio 2010 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

La particolare collocazione del bene sottratto e la predisposizione di telecamere di controllo possono risultare idonee ad escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, con conseguente improcedibilità dell'azione penale nel caso di intervenuta remissione di querela.

 


N. 7541/07 Notizie Reato
N. 17014/10 RG
N. 30/10 Sentenza
 
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice dott. Francesco MESSINA
all'udienza del giorno 25.01.2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 
SENTENZA
 
nei confronti di
1) (omissis);
2) (omissis);
Liberi - contumaci
 
IMPUTATI
Entrambi:
in relazione agli artt. 110, 624, 625 n. 7) c.p. perché, in concorso tra loro, si impossessavano di un vaso di fiori (del valore di € 70,00) sottraendolo al proprietario (omissis) che lo teneva sul marciapiede davanti al suo PUB "(omissis)" e quindi così esponendolo alla pubblica fede.
In Barletta il 13.05.2007
 
Con l'intervento del sostituto del P.M. V.P.O. Avv. Ferdinando Vista e dei difensori di fiducia Avv. Francesco Morelli, presente, per il 1° imputato, e Avv. Antonino D'Accorso, presente, per il 2° imputato.
 
CONCLUSIONI
 
Il P.M. chiede N.D.P. per remissione di querela.
La difesa si associa alla richiesta del P.M.
 
Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Con decreto di citazione a giudizio gli odierni imputati erano chiamati a rispondere del reato in epigrafe specificato.
Alla udienza del 25.1.2010 si è dato atto dell'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa che è stata accettata dagli imputati. All'esito le parti concludevano come in epigrafe specificato.
Il giudice deve dare atto che alla citata udienza era avvenuta remissione di querela.
In ordine all'aggravante contestata, il giudice ritiene di accogliere la richiesta di entrambe le parti processuali tesa a non riconoscere l’ipotesi di legge nella concreta fattispecie in esame in considerazione della particolare sistemazione dei beni.
La sistemazione dei vasi appena fuori del Pub "(omissis)" e la predisposizione di telecamere di controllo porta a escludere l'esistenza dell’aggravante contestata.
Ne consegue che deve dichiararsi di non doversi procedere nei confronti degli imputati con riferimento all’imputazione ascritta, esclusa l'aggravante contestata, per intervenuta remissione di querela.
Pone a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali.
Si riserva giorni 15 per la motivazione.
 
P. Q. M.
 
letto l’art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati con riferimento all'imputazione ascritta, esclusa l'aggravante contestata, per intervenuta remissione di querela.
Pone a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali.
Si riserva giorni 15 per la motivazione.
Barletta 25.1.2010
 
II Giudice
dott. Francesco MESSINA