Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
venerdì 19 aprile 2024 - ore 10:13
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 23 aprile 2008, n. 10575
martedì 6 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo

FAMIGLIA MATERNITA' ED INFANZIA - DIVORZIO - ASSEGNO - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - RIPARTIZIONE TRA CONIUGE DIVORZIATO E SUPERSTITE - DURATA DEL MATRIMONIO

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 23 aprile 2008, n. 10575
Integrale
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
FAMIGLIA MATERNITA' ED INFANZIA - DIVORZIO - ASSEGNO - PENSIONE DI REVERSIBILITA' - RIPARTIZIONE TRA CONIUGE DIVORZIATO E SUPERSTITE - DURATA DEL MATRIMONIO
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE PRIMA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente
 
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere
 
Dott. Massimo BONOMO - Cons. Rel.
 
Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere
 
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
Fa.No., elettivamente domiciliata in Ro., via Ri.Gr.La. (...), presso l'Avv. Fa.Sc., rappresentata e difesa dall'Avv. Se.Pa. per procura a margine del ricorso;                                                                                                        - ricorrente -
 
contro
 
Zu.Is.Re., elettivamente domiciliata in Ro., via Si. De Sa.Bo. (...), presso l'Avv. Ri.Go., rappresentata e difesa dall'Avv. Ro.Ru. giusta procura a margine del controricorso;                                                                         - controricorrente -
 
avverso la sentenze della Corte d'Appello di Trieste depositata il 30 aprile 2004;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.3.2008 dal Consigliere Dott. Massimo Bonomo;
 
udito l'avv. Pa. per la parte ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
 
udito l'avv. Ru. per la parte controricorrente, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso al Tribunale di Trieste del 10 aprile 2002 Is.Re.Zu., titolare di assegno divorzile a carico dell'ex marito Lu.Vi., deceduto il 6 marzo 2002, agiva in giudizio nei confronti del coniuge superstite di quest'ultimo, No.Fa. e dell'INPDAP per vedersi assegnata una quota della pensione di reversibilità pari ad almeno il 70%.
 
Il Tribunale di Trieste, con sentenza depositata il 25 ottobre 20 03, assegnava alla Zu. l'importo di 500,00 sul trattamento pensionistico di reversibilità.
 
Con sentenza depositata il 30 aprile 20 04, la Corte d'appello di Trieste, accogliendo l'impugnazione della Zu., determinava la quota della pensione di reversibilità spettante a quest'ultima nella misura del 60% e quella spettante alla vedova nella misura del 40%, ordinando all'INPDAP di erogare l'importo a favore della Zu. dal mese successivo alla notifica della sentenza, e condannava la Fa. a corrispondere alla Gi. il conguaglio dalla data della morte del Vi. a quella della medesima sentenza. Osservava la Corte territoriale, tra l'altro: a) che l'assegno pensionistico all'ex coniuge doveva essere determinato in una quota e non in misura fissa; b) che dagli elementi in atti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle aventi diritto al trattamento di reversibilità si ricavava che la situazione deteriore era quella dell'ex moglie, sicché era possibile solo una minima deviazione dal criterio principale di partizione del rateo pensionistico, e cioè quello temporale.
 
Avverso la sentenza d'appello No.Fa. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
 
Is.Re.Zu. ha resistito con controricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970.
 
Si sostiene che il criterio temporale della durata del matrimonio, al fine della determinazione della quota di pensione spettante, ha un senso se il matrimonio è inteso quale consorzio di vita tra i coniugi e cioè quale rapporto di reale ed effettiva comunione spirituale e materiale, che viene meno per effetto della separazione.
 
Nella specie, il matrimonio del de cuius con la Zu., contratto il 18.1.1948, pur essendo stato sciolto con sentenza del 20.1.1982, era in realtà cessato, come comunione di vita e di interessi, nel 1972, anno di inizio del procedimento di separazione, conclusosi nel 1974 con una pronuncia di separazione per colpa della moglie, la quale per 32 anni aveva convissuto con un altro uomo. Il rapporto coniugale del Vi. con la Zu. era quindi rimasto in essere per 24 anni, 10 in meno rispetto alla sua durata legale, con la conseguenza che, calcolando in 24 anni (70,6% di 34) il periodo di commisurazione della quota della pensione, tale quota dovrebbe essere ridotta al 42% (70,6% di 60).
 
Inoltre, l'elemento temporale doveva essere integrato da elementi correttivi, che erano stati presi in considerazione dal giudice di primo grado, quali l'ammontare dell'assegno divorzile (pari all'8,25% della pensione mensile lorda e al 12,2% di quella mensile netta percepita dal de cuius), la reale durata del rapporto affettivo, la lunga e perdurante convivenza della Zu. con altra persona, nonché l'opportunità che a quest'ultima non fosse attribuito un importo maggiore di quello percepito allorché l'ex marito, in vita, godeva di un reddito pensionistico maggiore. Appariva quindi congruo l'importo attribuito alla Zu. dal Tribunale (500), anche se esso andava quantificato non in misura fissa ma in una percentuale, pari al 19% del trattamento globale mensile lordo di reversibilità.
 
2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali le norme sarebbero state violate dalla Corte d'appello e perché le censure sarebbero dirette a sostenere un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello effettuato dal giudice.
 
3. L'eccezione non può essere condivisa.
 
La ricorrente ha precisato di censurare la decisione impugnata perché la Corte d'appello aveva applicato quasi pedissequamente il criterio aritmetico della durata dei rapporti coniugali, previsto dall'art. 9, comma 3, citato, computando anche il periodo della separazione per "colpa" e della convivenza ultratrentennale dell'ex moglie con l'odierno partner, senza tener conto dello spirito della norma e dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale sul tema. Ha inoltre invocato l'applicazione di elementi correttivi, tra cui l'ammontare dell'assegno divorzile, dei quali aveva tenuto conto il giudice di primo grado, ma non quello di appello.
 
In tal modo sono state sufficientemente indicate le ragioni poste a base della censura di violazione di legge, sicché il ricorso risulta indubbiamente ammissibile.
 
4. Il ricorso non è fondato.
 
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: a) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla 6 luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del. 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669, Cass. 9 marzo 2006 n. 50 60, Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 30 marzo 2004 n. 6272); b) gli ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 - sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, se deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto dì giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (Cass. 31 gennaio 2007 n. 2092); c) non tutti i suddetti ulteriori elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. 6272/2004 cit.).
 
La tesi della ricorrente - secondo cui per stabilire la durata del matrimonio della Zu. dovrebbe farsi riferimento al solo periodo della convivenza coniugale, mentre dovrebbe escludersi il periodo della separazione, durante il quale la Zu. avrebbe convissuto con un altro uomo - non è compatibile con la previsione normativa contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, secondo cui la durata del rapporto costituisce il criterio per la ripartizione della pensione tra coniuge divorziato e coniuge superstite. La formula durata del rapporto, secondo quanto già affermato da questa Corte, va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669; vedi anche Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15164).
 
Il criterio temporale previsto dall'art. 9, comma 3, prescinde quindi dalla reale durata del rapporto affettivo, mentre la convivenza della Zu. con un altro uomo nel periodo della separazione da Lu.Vi. non assume rilievo nemmeno come criterio correttivo della durata dei rapporti matrimoniali, non trattandosi di una convivenza prematrimoniale di Lu.Vi. con l'ex coniuge ovvero con il coniuge superstite.
 
La perdurante convivenza della Zu. rileva invece per i riflessi sulla situazione economica di quest'ultima e di essa ha tenuto conto, sotto questo profilo, la Corte d'appello, la quale ha osservato che la Zu. trae sostegno da tale convivenza che la solleva anche da oneri per l'alloggio.
 
Quanto all'ammontare dell'assegno divorzile corrisposto in vita dal Vi., va osservato che tale elemento, al quale il giudice di merito non ha dato rilievo, non assume carattere decisivo nella presente causa in quanto la Corte d'appello (all'esito della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale delle due aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilità ha concluso che la situazione 9 deteriore era quella della ex moglie, sicché ogni deviazione dal criterio principale di partizione del rateo pensionistico non poteva essere che minima. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che la Zu. viveva solo con l'assegno erogato dall'ex marito, anche se traeva sostegno dalla convivenza con un altro uomo, mentre la Fa. percepiva una propria pensione di ammontare di poco superiore ad euro 400 mensili, ed era inoltre titolare di un sensibile patrimonio immobiliare e mobiliare, anche lascito del marito, circa il quale era vero che pendeva una lite successoria, ma che al massimo si sarebbe ridotto per il concorso dei figli del Vi.
 
Deve, pertanto, ritenersi che la norma della quale la ricorrente ha denunciato la violazione sia stata correttamente applicata dal giudice di merito, il quale ha effettuato un apprezzamento discrezionale degli ulteriori elementi correttivi rispetto al criterio principale di ripartizione della pensione di reversibilità, basato sulla durata dei rapporti matrimoniali.
 
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
 
Ricorrono giusti motivi, in relazione alla natura della causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.