Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
venerdì 29 marzo 2024 - ore 00:09
Cassazione Civile, sez. II, sent. 11/01/2008, n.559
giovedì 8 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione non spetta al Prefetto ma al Ministero dell'Interno, quale organo di vertice dell'amministrazione cui appartiene la Polizia Stradale che ha redatto l'opposto verbale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 gennaio 2008, n. 559
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. R. ha impugnato, nei confronti della Prefettura di Pescara, con ricorso notificato l'11/3/05, la sentenza del G. di P. di Pescara depositata il 3/12/04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione di cui all'articolo 172 C.d.S., commi 1 e 8, limitatamente alla sanzione pecuniaria, confermando quella accessoria di decurtazione di punti patente.

Lamenta la violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 20 e 21 e articolo 210 C.d.S., commi 1 e 4, atteso che in base al principio "accessorium sequitur principale", il venir meno della responsabilita' per la sanzione principale, costituendone il presupposto giuridico, determinava anche l'inapplicabilita' della sanzione accessoria.

L'intimata non resiste.

Richiesta dal P.G. la trattazione del ricorso ex articolo 375 c.p.c., perche' inammissibile, questa Corte ne ha disposto la trattazione in P.U..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che il giudizio di 1 grado risulta affetto da nullita' per difetto di legittimazione, rilevabile d'ufficio attinendo alla regolarita' del fondamentale principio del contraddittorio (articoli 100 e 101 c.p.c.), della Prefettura di Pescara, nei cui confronti si e' svolto, (ex pluribus 1962/03 - 3756/02 e S.U. 226/01).

Infatti alla stregua del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articoli 4 e 11, e la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ex articolo 204 bis C.d.S., spetta non al Prefetto, ma al Ministero dell'Interno, quale organo di vertice dell'amministrazione cui appartiene la Pol. Stradale, che ha redatto l'opposto verbale (ex pluribus 6364/04 - 4928/01).

Carenza di legittimazione, quindi, che e' causa di nullita' dell'impugnata sentenza, pronunciata nei confronti dell'intimata Prefettura.

Nullita' sotto nessun profilo imputabile al ricorrente, atteso che, secondo la piu' recente giurisprudenza di questa Corte, S.U. 21624/06, all'individuazione della giusta controparte nel processo d'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, deve provvedervi, secondo il disposto dell'articolo 23, comma 2, il G. di P., tenuto ad indicare "l'autorita'" legittimata a resistere nel decreto di finazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Cio' determina la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese della presente fase, al G. di P. di Pescara, altro magistrato, affinche' provveda alla rinnovazione del giudizio di opposizione, che deve svolgersi nei confronti del Ministero dell'Interno da citarsi presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al G. di P. di Pescara, altro magistrato.